Ai sensi dell'art. 26 comma 6 DL 129/2018, l'eventuale eccedenza di entrate rispetto alle spese costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica.
L'avanzo di amministrazione vincolato può essere usato per incrementare le entrate di qualsiasi capitolo del bilancio?
Oppure essendo un avanzo vincolato può essere utilizzato solamente per le attività conto terzi?
DSGA
Risposta
Come si evince dal D.I. 129/2018 le risorse finanziarie in surplus rispetto alla copertura delle spese sono destinate dal legislatore a confluire nell’avanzo di amministrazione della scuola.
La norma non pone vincoli rispetto alla destinazione dell'avanzo. Di conseguenza l'avanzo può essere destinato a coprire tutte le fonti di spesa come si desume dai principi enunciati dal regolamento di contabilità.
All’opposto, cioè nel caso in cui le entrate non coprano le spese di gestione, è prevista l’immediata cessazione dell’attività oggetto della gestione economica separata previa delibera del Consiglio d’Istituto.
Questa è una delle principali novità introdotte dal Regolamento di contabilità attualmente in vigore.
La gestione delle attività per conto terzi costituisce una specifica gestione economica del Programma annuale (cioè il documento di previsione contabile, assimilabile ad un bilancio di previsione della scuola), della quale lo stesso programma indica, in apposita scheda illustrativa finanziaria, le entrate e le spese dell’attività, nonché una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature a favore dell’istituzione scolastica.
La relazione illustrativa allegata al Programma annuale, in riferimento all’attività per conto terzi eventualmente esercitata, deve illustrare e specificare:
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il tipo di attività che si intende realizzare;
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i criteri di amministrazione
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la modalità della gestione
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gli obiettivi che si intendono perseguire
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le risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l’utilizzazione delle medesime;
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le entrate e le spese complessive che si prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere.
Le attività per conto terzi sono oggetto di contabilità separata da quella dell’istituzione scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati nella contabilità della medesima istituzione scolastica, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate «attività per conto terzi».
I risultati conseguiti, in termini di entrate e spese, vanno riportati nel rendiconto e nel Conto consuntivo dell’istituzione scolastica (cioè il documento che riepiloga la gestione contabile dell’istituto, assimilabile a un bilancio consuntivo, la cui redazione è attribuita al DSGA dal d.i.129/2018 e specificamente illustrati nella relazione allegata al documento consuntivo, in modo parallelo alla relazione illustrativa allegata al Programma annuale.