Quest'anno vorremo riproporre una gita molto apprezzata l'anno scorso dalle nostre classi, il cui pernottamento vorremmo avvenisse in una struttura alberghiera molto ben organizzata. Peraltro, a giudicare da una precedente procedura aperta avvenuta senza alcuna restrizione, il candidato era l'unico rispondente a tali requisiti. Premesso che si tratta di importo sotto la soglia massima di 10.000 € e tenuto conto dell'esecuzione a regola d'arte della prestazione, possiamo procedere ad affidamento diretto, derogando così al principio di rotazione? O in alternativa dobbiamo procedere ad indagine di mercato? 

RISPOSTA

La scuola ha due modalità per derogare – legittimamente – al principio di rotazione così come contenuto nelle Linee Guida ANAC:
- procedere con gara aperta o “aperta al mercato” (par. 3.6 delle Linee Guida), ovvero manifestazione di interesse senza filtro degli operatori (per stare dalla parte dei bottoni, nel senso che si chiede di non limitare il numero delle imprese ammesse);
- motivare in ordine alla peculiare struttura del mercato, il che è più facile in altri casi (es. assicurazioni) ma non impossibile quanto alle ditte di trasporto, il numero delle quali è a volte molto limitato, nella dimensione locale. Occorrerà pertanto specifica motivazione ai sensi del par. 3.7, declinata sulle caratteristiche del mercato rispetto alle precedenti esperienze.

La stazione appaltante deve motivare tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
Solo per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.