Buonasera, la nipote che chiede i permessi della legge 104 per assistere la nonna materna può essere scelta dalla nonna o bisogna seguire l'ordine di priorità rispetto agli altri familiari?
Grazie

Risposta
L’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave. ( cfr. vedasi anche Messaggio INPS 3096 del 5 agosto 2022).
In merito ai familiari avente diritto lo stesso comma 3 dell’art. 33 non modificato precisa:” A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (accertamento dell’art. 3, comma 3 della Legge), coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita”.
Quindi, come si può dedurre nella definizione dei lavoratori legittimanti a fruire dei permessi, l’eccezione è solo riferita ai parenti e affini fino al terzo grado di parentela. Il nipote in applicazione dell’art. 75 del c.c. nel grado di parentela, persone in linea retta che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio) è di secondo grado. Ne consegue che a parità dei figli dell’assistito rientra a pieno titolo nella platea dei soggetti avente diritto.