Buongiorno,
uno docente di educazione fisica - scuola secondaria di I grado, contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 18 ore, chiede l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per esercitare la libera professione e collaborate come tecnico sportivo presso un associazione ai sensi del D.Lgs 36/2021 e disposizioni integrative D.Lgs. 120/23 art. 36 c. 6. Inoltre il docente ha presentato un progetto per cui sarà pagato dalla scuola.
Si chiede, viste le nuove normative in merito agli incarichi extra - istituzionali dei dipendenti pubblici nelle associazioni sportive dilettantistiche, quali sono le incompatibilità, cumulo di impiego che si possono verificare.
Il docente può svolgere anche progetti pagati dalla scuola? C'è un limite di ore?
Se il docente invece ha un contratto a tempo determinato part time 9 ore educazione motoria scuola primaria e presenta la richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico per esercitare la libera professione e collaborate come tecnico sportivo presso un associazione ai sensi del D.Lgs 36/2021 e disposizioni integrative D.Lgs. 120/23 art. 36 c. 6. cosa cambia? Quali le incompatibilità? In questo caso il docente può svolgere anche progetti pagati dalla scuola e per quante ore?
Quali controlli e/o dichiarazioni deve acquisire la scuola in questo casi?
Rimango in attesa di Vs risposta.
Cordiali saluti

Risposta

La ringrazio per la segnalazione. Devo evidenziare che lo scarno comunicato del ministero che annuncia il Decreto mandato agli organi di controllo non chiarisce tutto.

Ciò che si capisce dal comunicato è la possibilità offerta ai dipendenti pubblici di poter accettare incarichi per l'attività sportiva a titolo oneroso

Viene chiarito che l'autorizzazione che deve concedere il dirigente deve tenere conto del fatto che non ci devono essere cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione.

Infine, viene detto che per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Il comunicato non chiarisce se il contratto che il dipendente firma con la società sportiva è un lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Finora i dipendenti pubblici, sussistendo le altre condizioni sopra descritte,  potevano fare solo il lavoro occasionale e non anche la collaborazione coordinata e continuativa.

Bisogna aspettare la pubblicazione del decreto per avere maggiori elementi di valutazione.