Con la presente si richiede il Vs cortese parere in ordine alla seguente fattispecie.
Trattasi di supplenza al 31 di agosto (su organico di diritto) per un assistente amministrativo che ha un contratto in essere con una scuola paritaria (come docente) per 6 ore settimanali, nonché un contratto di supplenza con un altro istituto scolastico di sei ore a settimana come A.A.
Può questo accettare una supplenza presso il presente istituto per 18 ore settimanali oppure può accettare solo per 12 ore?
In particolare ci si chiede se per mantenere un contratto con un privato si possa accettare il part-time solo per 18 ore complessive (anche se distribuite presso scuole differenti- nel caso in esame 6+12) oppure se possa accettare per un totale di 24 ore (6+18).
Inoltre, si chiede Vs gentile conferma sulla circostanza che -nel caso in cui l’avente diritto accetti il contratto solo con orario a tempo parziale e dunque si debbano stipulare due contratti per un singolo posto vacante- il termine finale dei contratti sia il 30 giugno e non invece il 31 agosto.
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità.

Per il personale docente L’art. 4 comma 1 del D.M. n. 131/2007 prevede che l’aspirante cui venga conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

Sempre ai sensi dell’art. citato il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Per similitudine ad avviso di chi scrive anche per il personale Ata è possibile il completamento delle ore tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l’orario obbligatorio 36 ore settimanali per il personale ATA.

Diverso è il discorso se il personale Ata lavora part time in un’azienda privata dove l’art. 508 del T.U. 297/94, in particolare, al comma 10 stabilisce: “Il personale di cui al presente titolo (personale docente) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”, infatti, in questo caso solo il dipendente part-time (50% o meno) può svolgere altre attività presso aziende private.