Una titolare di scuola Infanzia è assente per congedo parentale dal 05-03-2020 al 20-03-2020; ed è sostituita da supplente per lo stesso periodo. La titolare il 14-03-2020 chiede interruzione congedo parentale (motivazione: poiché vi è riduzione di stipendio preferisce ‘rientrare’ nel corso della sospensione delle lezioni per emergenza COVID). Il titolare ha diritto a interruzione anticipata del congedo con questa motivazione? Il rientro in servizio della titolare il giorno 14/03, autorizza l’amministrazione a risolvere anticipatamente il contratto di supplenza breve? Se il contratto va risolto, la supplente può comunque beneficiare della proroga che si concede ai supplenti per il COVID (contratto N19) anche se detta risoluzione è antecedente al decreto del 17/03/2020?
Risposta
Le problematiche del quesito sono due:
Rientro anticipato del titolare
il congedo parentale consiste nella possibilità data ad un lavoratore dipendente che sia genitore di astenersi per un periodo di tempo dal rapporto di lavoro per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita e fino al compimento del dodicesimo anno. Tale istituto è regolamentato dal D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151. La legge 24.12.2012 n. 228 ha poi introdotto la possibilità di frazionare il congedo parentale che normalmente non può essere superiore a 10 mesi e può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo di cui intende usufruire e per il congedo parentale a ore occorre inoltrare specifica domanda che si riferisce al singolo mese solare. Questa nuova possibilità rende più flessibile la fruizione di questo istituto ma normalmente quando è stata inoltrata la domanda che preveda un periodo di assenza continuativo la facoltà di un rientro anticipato non è regolamentata. Si tratterebbe dunque di fare una nuova istanza con la quale si comunica la mutata volontà del lavoratore e la richiesta di interruzione del congedo. Ad avviso di chi scrive dunque la possibilità di un rientro anticipato appare possibile anche se in qualche modo collegata ad un consenso del datore di lavoro cui residua il potere di organizzazione aziendale, per cui spetta al dirigente scolastico decidere se far continuare l’assenza o meno.
Licenziamento da parte del datore di lavoro al supplente
Per rispondere al quesito bisogna esaminare il caso in cui è invece il datore di lavoro a interrompere il contratto prima del temine (art. 25 punto 4 lettera c) e art. 44 punto 6 lettera c) CCNL 2006/2009) di scadenza indicato dal contratto.
Il dirigente scolastico può risolvere anticipatamente il contratto per i seguenti motivi:
- superamento del limite massimo di assenze consentito
- provvedimenti disciplinari che si concludono con la sanzione del licenziamento
- annullamento della procedura amministrativa che ha portato all’assunzione del lavoratore
Non è possibile invece licenziare il lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui era stato assunto: rientro anticipato del titolare, soppressione di una classe, ritiro di un alunno diversamente abile, ecc. ci sono in merito numerosi pronunciamenti e sentenze favorevoli, una di queste è stata emessa dal tribunale di Bari il 3 ottobre 2006 e la sentenza del Tribunale di Ancona n. 455/05 del 4/1/2006.
Il Giudice del lavoro di Campobasso, infatti, ha confermato con la sentenza 277 del 22 settembre 2014 un principio che da sempre rivendichiamo: non è possibile rescindere il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore precario in caso di rientro anticipato del titolare. Tale principio, ribadito anche dall’ARAN con un orientamento applicativo, in cui, tra l’altro, si chiarisce che “nel contratto stipulato dalla ricorrente è indicata la data di inizio e di fine della supplenze e, relativamente alle condizioni risolutive, il contratto rinvia al CCNL ed alle norme da esso richiamate o con esso compatibili”.
A tal proposito l’ARAN ha precisato che “ l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”
Pertanto il supplente dovrà rimanere nelle classi fino al termine della supplenza ed il docente essere utilizzato per altri compiti o viceversa.