Un'assistente amministrativa in servizio presso un Istituto Comprensivo con 1.350 alunni presso l'Ufficio didattica-alunni si assenta dal lavoro per autorizzazione del seguente part-time ciclico (richiesto dal 2012): dal 01/11 al 28/02 e dal 01/08 al 31/08 di ogni anno scolastico. In servizio nell'ufficio rimangono n. 2 assistenti amministrativi uno a 36 h settimanali e uno a 24 h ore settimanali (su un totale di organico di diritto di n. 8 amministrativi). Si chiede se il Dirigente scolastico può procedere alla nomina di un supplente per sostituzione del part time ciclico. Grazie
Ad integrazione del quesito si comunica che l'Ufficio scolastico di Venezia assegna per il suddetto part time assenza dal 1° novembre - 28 febbraio + agosto e (calcolato come 24 h) un completamento di n. 12 h annuali in organico.
Risposta
Non è possibile convocare un supplente su part time ciclico, in quanto il posto derivante dal rapporto a tempo determinato risulterebbe disponibile non per tutto l'anno scolastico, ma soltanto per un periodo di 2 mesi. Non esiste nel regolamento delle supplenze del personale ata una fattispecie di nomina del supplente per posto disponibile per un limitato periodo dell'anno scolastico. Le diverse tipologie di supplenza sono specificate dall'art. 1 comma 1 del D.M. 430\2000 che prevede:
" Nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6."
Le supplenze temporanee previste dal punto C sono quelle giustificate da assenze dovute a congedi previsti dal CCNL di comparto mentre i rapporti di lavoro part time determinano disponibilità per tutto l'anno scolastico..