Sottopongo alla Vostra attenzione la situazione, di seguito descritta, confidando in un Vostro supporto.
All’inizio di questo anno scolastico, a fine settembre, dovendo assegnare una supplenza breve su spezzone di sostegno Scuola Primaria, abbiamo individuato e nominato, sulla base dello scorrimento della relativa gradutoria, un’insegnante, che era già titolare di uno spezzone di 10 ore presso una Scuola dell’infanzia, facente parte di un altro Istituto Comprensivo. La suddetta docente ha accettato per completamento orario lo spezzone da noi proposto nella Scuola Primaria, pur trattandosi di supplenza su diverso ordine di scuola.
Al momento di inserire al SIDI il contratto, non è stato possibile farlo, perché compare la seguente dicitura: “Nello stesso periodo la supplenza non può essere sovrapposta a servizi di tipologia personale diversa o su ordine scuola diverso”.
Abbiamo inviato alla Ragioneria il contratto iniziale dell’insegnante in questione e le successive proroghe, ma, al momento, l’insegnante non è stata ancora pagata e, informalmente, la Ragioneria territoriale dello Stato ha fatto capire di non poter risolvere la questione.
Questa mattina, essendo scaduta la proroga della docente, le ho notificato una raccomandata in cui spiegavo l’impossibilità del rinnovo della proroga, perché il completamento non può avvenire su ordine di scuola diverso. Adesso, stante l’impossibilità di risolvere la questione intervenendo presso la Ragioneria dello Stato, come possiamo risolvere il problema del mancato pagamento dello stipendio relativo alla nostra supplenza. Da dove potremo attingere le risorse necessarie: sarà possibile attingere dal Programma annuale?
Restando in attesa di una vostra risposta, porgo i miei più cordiali saluti
Risposta
L’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 disciplina la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, ma anche il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo. Il Regolamento delle supplenze finora in vigore era tale da 13 anni, risalendo al 2007. (dm 131/2007)
Nell’ordinanza n. 60/2020 sono tre gli articoli dedicati alle supplenze: art. 12, 13 e 14; vengono declinate le modalità di completamento dell’orario di servizio per gli insegnanti precari
Il completamento orario è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
In particolare, per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso (es. 12 ore di A022 e 6 ore di A011).
Pertanto, nel caso specifico è possibile, con riferimento a gradi/ordini diversi di scuola, solo il completamento tra ore di I grado e ore del II grado fino ad un massimo di 18 ore in quanto risulta omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente
personale di ruolo ovvero in entrambi i gradi è 18 ore.
Di contro, è vietato il completamento tra infanzia e primaria o tra infanzia/primaria e I/II grado.
Il sistema NoiPa provvede alla liquidazione, con cadenza mensile tramite emissioni “speciali”, esclusivamente dei contratti che sono nello stato di “autorizzato pagamento” e che, successivamente all’elaborazione, passano nello stato di “liquidato”; ogni altro stato del contratto che non ne consente la liquidazione, è da intendersi riferito al mancato completamento delle procedure di autorizzazione da parte della Scuola o, nel caso in cui queste fossero completate, alla mancanza di fondi sul capitolo di bilancio, che non consente il passaggio allo stato di “autorizzato pagamento”, propedeutico alla successiva liquidazione.
In ogni caso appare utile precisare che, alla luce della normativa sopracitata e delle procedure attualmente in utilizzo, nonché del DPCM 31/8/2016 e della relativa circolare applicativa MIUR n. 6 del 28.10.2016, nessun adempimento ai fini della corresponsione della suddetta tipologia di pagamenti, né tantomeno del TFR, è posto in capo alle Ragionerie Territoriali dello Stato che, pertanto, non hanno a disposizione informazioni ulteriori rispetto a quelle in possesso delle Istituzioni Scolastiche (applicativo “Monitoraggio Scuola”).
Per quanto sopra eventuali richieste di notizie che dovessero pervenire allo scrivente Ufficio in merito ai pagamenti dei contratti rientranti nella tipologia in oggetto verranno messe agli atti senza che alle stesse possa essere dato alcun seguito.
L’art. 10 del D.M: 556 del 28.5.2009 già stabiliva le modalità di interpello dei supplenti., in applicazione dell’art. 7 comma 2 del regolamento delle supplenze (DM 131/2007). Quest’ultimo stabilisce che le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
- se totalmente inoccupati;
- se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del regolamento;
- anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del regolamento, per cui il soggetto può lasciare una supplenza breve per una che va sino al termine delle lezioni.
Ad avviso di chi scrive la scuola non può pagare le supplenze del personale che, tra l’altro non aveva diritto a tale supplenza per cui bisogna insistere con la Ragioneria territoriale per il relativo pagamento con contratto cartaceo.