Tale Scuola per la stipula degli incarichi in oggetto ha avuto un'assegnazione di € 31.225,00. Per far in modo di avere 4 collaboratori scolastici ed un docente di scuola primaria abbiamo stipulato contratti fino al 23 dicembre. (se li avessimo stipulati fino al 31 dicembre avremmo dovuto rinunciare ad un collaboratore scolastico.)
Il quesito che poniamo è il seguente:
Abbiamo agito correttamente o avremmo dovuto stipulare contratti obbligatoriamente fino al 30 dicembre 2021?
Nel secondo caso, a questo punto conviene rifare i contratti o procedere a proroghe dal 24 al 30 dicembre 2021 visto che nel frattempo si sono verificate delle economie dovute a periodi di assenza di contratti covid per il continuo alternarsi di supplenti nominati su tali incarichi (supplenti covid che hanno lasciato l'incarico per una supplenza migliorativa obbligando la scuola a nuove convocazioni).

Risposta

L’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

In attuazione di tale disposizione normativa, il D.I. 274/2021 e l’Ordinanza n.270/2021 hanno autorizzato i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ad attivare gli incarichi temporanei di cui sopra per il periodo settembre-dicembre 2021, mentre il decreto interministeriale MI-MEF 274 del 02/09/2021 ha ripartito tra gli UU.SS.RR. le risorse destinate a tali finalità.

Il periodo da coprire con le supplenze cosiddette Covid è individuato nella legge:

“a) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile”

A variare potrà essere la presa di servizio, l’inizio del contratto perché le scuole convocano non appena ricevuta l’autorizzazione e questa data può variare a livello locale.

Ma la data finale del contratto è espressa nella legge: 30 dicembre 2021, non “fino a max il 30 dicembre 2021”.

Sulla base di questo periodo temporale, individuate le esigenze, ad ogni ufficio scolastico sono state assegnate delle risorse per la stipula di n. x contratti per docenti e personale ATA.

Il budget serve ad attivare

  • ulteriori incarichi di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data della presa di servizio al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia;
  • ulteriori incarichi di personale ATA con contratto a tempo determinato, dalla data della presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.

Alcuni uffici Scolastici hanno inoltre fornito una importante precisazione “Nel budget autorizzato non vi è compreso il pagamento di eventuali ferie maturate da parte del personale docente ed ATA e non fruite. Pertanto, si raccomanda i Dirigenti Scolastici di consentire la fruizione delle ferie maturate entro il termine del 30 dicembre.”

Per cui in risposta al quesito posto ad avviso di chi scrive le supplenze dovevano essere conferite fino al 30 Dicembre 2021 non fino ad una data antecedente il 30.