È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione, nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente, prevede che, entro il febbraio 2018, sia bandita una procedura concorsuale in ciascuna Regione, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, richiedendo, ancora una volta, per la partecipazione alla prossima procedura concorsuale, l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali all'espresso fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine. L'avere esplicitato la finalità che la norma intende realizzare rende ancora più irragionevole e discriminatoria la ripetizione della disposizione che, non diversamente dal già dichiarato illegittimo comma 110 dell'art. 1 l. 13 luglio 2015, n. 107, esclude dal concorso i docenti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, evidenziando l'incongruità tra tale asserita finalità e il mezzo prescelto per realizzarla
Corte Costituzionale - 06/12/2017, n. 251