Domande entro il 21 ottobre 2025 per docenti, ATA ed educatori. Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2026

Con il Decreto Ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025, firmato dal Ministro Giuseppe Valditara e ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2026.
Le istruzioni operative, condivise con l’INPS, sono contenute nella Circolare n. 205851 del 25 settembre 2025, a firma della Direzione generale per il personale scolastico.

Le principali scadenze

  • 21 ottobre 2025: termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente, educativo e ATA di ruolo, nonché delle istanze di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo.
    Nella stessa data scade anche il termine per la revoca delle domande già inoltrate e per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con pensione, ai sensi del D.M. n. 331/1997.

  • 28 febbraio 2026: scadenza per la presentazione delle domande di cessazione da parte dei dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dall’art. 12 del CCNL Area V del 2010.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma POLIS – Istanze on line, accessibile dal portale del Ministero. Il personale in servizio all’estero può inviare l’istanza in formato analogico o digitale all’Ufficio territoriale competente.

I requisiti pensionistici

La circolare ministeriale allega una tabella riepilogativa dei requisiti anagrafici e contributivi validi per il 2026, in linea con le norme della Legge 214/2011 (riforma Fornero) e successive modifiche:

  • Pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di contributi;

  • Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini;

  • Opzione donna: secondo i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (come da L. 207/2024);

  • Pensione anticipata flessibile (“quota 103”): maturata entro il 31 dicembre 2025;

  • Ape sociale e lavoratori precoci: accesso confermato fino al 31 dicembre 2025 per le categorie ammesse (tra cui i docenti della scuola primaria e dell’infanzia, classificati come “professioni gravose”).

La cessazione automatica dal servizio è prevista al compimento del 67° anno entro il 31 agosto 2026, mentre chi li compie tra settembre e dicembre 2026 potrà cessare solo su domanda.

L’accertamento dei requisiti e la digitalizzazione

L’INPS effettuerà la verifica del diritto a pensione entro il 21 aprile 2026, utilizzando i dati presenti nel conto assicurativo individuale.
Le scuole e gli Ambiti territoriali dovranno concludere entro il 9 gennaio 2026 la sistemazione delle posizioni assicurative tramite la piattaforma Nuova Passweb, in modo da consentire la certificazione dei periodi di servizio e la successiva elaborazione delle prestazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla gestione dei periodi pre-ruolo ante 1988 e delle pratiche di ricongiunzione e riscatto ancora pendenti: l’omissione o il ritardo nella sistemazione può comportare lo slittamento della liquidazione della pensione.

TFS, TFR e anticipo fino a 45.000 euro

La circolare ricorda che resta attivo il meccanismo di anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), introdotto dall’art. 23 del D.L. 4/2019 e rinnovato con D.P.C.M. 23 settembre 2024.
I dipendenti che cessano dal servizio con diritto a pensione (quota 100, 102, 103 o ordinaria) possono richiedere, presso banche o intermediari aderenti all’accordo quadro, un finanziamento fino a 45.000 euro, sulla base della quantificazione rilasciata dall’INPS.
Dal 1° gennaio 2023 la trasmissione dei dati avviene esclusivamente per via telematica, attraverso gli applicativi “Comunicazione di cessazione”, “Ultimo Miglio TFS” e “Ultimo Miglio TFR”, in cooperazione tra MIUR, MEF e INPS.

Trattenimento in servizio: solo per progetti internazionali

È confermata la possibilità di trattenimento in servizio, per un massimo di tre anni, esclusivamente per il personale impegnato in progetti didattici internazionali in lingua straniera riconosciuti dal Ministero (art. 1, comma 257, L. 208/2015).
Restano invece vietati i trattenimenti ordinari oltre i limiti di età, salvo i casi in cui non sia ancora raggiunto il minimo contributivo per la pensione.

Un sistema sempre più digitalizzato

La doppia pubblicazione – decreto 182 e circolare operativa – segna un nuovo passo nel percorso di digitalizzazione del ciclo pensionistico scolastico, iniziato con l’integrazione tra SIDI, INPS Passweb e Flusso Uniemens.
Dal 2026, la procedura sarà integralmente tracciata e dematerializzata, riducendo la discrezionalità delle segreterie scolastiche ma aumentando gli obblighi di accuratezza e tempestività nella gestione dei dati.

In sintesi

21 ottobre 2025: termine per le domande di cessazione (docenti, ATA, educatori).
28 febbraio 2026: termine per i dirigenti scolastici.
9 gennaio 2026: chiusura attività di sistemazione conti assicurativi.
21 aprile 2026: termine per la verifica dei requisiti da parte dell’INPS.
1° settembre 2026: decorrenza delle cessazioni.