È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, l. 13 luglio 2015, n. 107. La disposizione impugnata — la quale esclude dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali —, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., atteso che detta preclusione contraddice il criterio meritocratico ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso. L'esclusione si fonda, infatti, sulla durata del contratto (a tempo determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni), ossia su criteri che non appaiono funzionali all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità. Né la ratio dell'esclusione può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato, obiettivo adeguatamente perseguito dal piano straordinario di assunzioni, trovando applicazione nel sistema di reclutamento “a regime”, ossia dopo il completamento del piano straordinario di assunzioni (sentt. nn. 41 del 2011, 192 del 2016)

Corte Costituzionale - 06/12/2017, n. 251