Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, l. 13 luglio 2015, n. 107, censurato, per violazione degli artt. 2,3,4, comma2, 51,comma1, e 97 Cost., nella parte in cui prevede che ai concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento dei docenti non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. La descrizione della fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo denota gravi carenze, risultando solo che il rimettente è investito della decisione in ordine ad un ricorso proposto da una pluralità di soggetti per l'annullamento del bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, ma non essendo indicata la posizione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti, né i motivi di impugnazione né, in definitiva, le ragioni per le quali il giudice a quo ritenga di dover applicare la disposizione censurata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, relative a circostanze pregnanti nella prospettazione delle censure, non consentono la necessaria verifica della rilevanza delle questioni (ordd. nn. 12, 187 del 2017
Corte Costituzionale - 06/12/2017, n. 251