Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. 7 aprile 2004, n. 97, conv., con modif., nella l. 4 giugno 2004, n. 143, censurato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso detta scuola, ma non quelli che lo abbiano fatto nella scuola di grado superiore. La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto porta ad escludere l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Viene in considerazione, infatti, la disciplina speciale dell'insegnamento di strumento musicale all'interno di uno specifico percorso didattico, quello delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, nell'ambito delle quali la l. n. 124 del 1999 ha istituito uno specifico corso di studi ad indirizzo musicale e ha appositamente introdotto la classe di concorso 77/A. Ciò è indicativo della specificità di tale insegnamento in questi percorsi didattici, non solo in considerazione del diverso grado di maturazione e di consapevolezza espressiva dei discenti, ma anche e soprattutto per la preminenza che la didattica dedicata allo strumento musicale ha assunto all'interno di tale indirizzo. Inoltre, la selezione operata dalla disposizione censurata non attiene ad una procedura concorsuale, ma all'accesso ad un percorso abilitativo semplificato e più rapido dell'ordinario, rivolgendosi, dunque, ad un numero limitato di destinatari individuati (anche) in funzione di specifiche esperienze didattiche compiute in precedenza. Pertanto, non è né irragionevole, né discriminatoria, l'individuazione degli insegnanti legittimati al percorso abilitativo speciale soltanto tra coloro che abbiano già in concreto prestato quella stessa attività didattica per la quale aspirano ad abilitarsi, mentre il trattamento riservato agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta ragionevolmente differenziato in funzione della esigenza di selezionare — in modo efficiente e con la dovuta tempestività — i docenti da destinare all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria inferiore (sentt. nn. 343 del 1999, 136 del 2004, 167 del 2008).
Corte Costituzionale - 27/03/2018, n. 62