L'obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla leg­ge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica, pur non potendo da detta norma desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed inno­minata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la con­seguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verifi­cato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comporta­mento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecni­ca, ma concretamente individuati.

In capo al datore di lavoro permane l’obbligo di vi­gilare sull’effettivo operato dei dipendenti, non po­tendo essere ragione di esonero totale da responsa­bilità l'eventuale concorso di colpa del dipendente infortunato, se non quando la sua condotta rappre­senti la causa esclusiva dell’evento.

Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2019, n. 15167