L'obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica, pur non potendo da detta norma desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati.
In capo al datore di lavoro permane l’obbligo di vigilare sull’effettivo operato dei dipendenti, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa del dipendente infortunato, se non quando la sua condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento.
Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2019, n. 15167