Rientra nella sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in cui si chiede l'annullamento del provvedimento con cui si dispone l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un dato numero di ore ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia da cui è affetto il minore portatore di handicap e l’accertamento del diritto del minore stesso ad ottenere dall'Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (programma educativo individuale), delle concrete esigenze, trattandosi di controversia in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. c), c.p.a..

TAR CAMPANIA n . 1330 - Sez. IV del 27 febbraio 2015