Il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale e il potere
discrezionale del legislatore nell’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle
persone disabili non ha carattere assoluto e trova un limite invalicabile nel rispetto di un
nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.
La scelta operata dal legislatore con l’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007, n. 244
(« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) ») di sopprimere la riserva già prevista dalla I. 27 dicembre 1997, n. 449
(« Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica »), che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. Ciò in quanto la ratio della norma che
prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è quella di apprestare una specifica
forma di tutela ai disabili che si trovino in gravi condizioni, forma che non si estende a tutti
i disabili a prescindere dai gradi di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica
tipologia di handicap da cui è affetta la persona..
L’insegnante di sostegno, una volta assegnato, assume la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui opera, e partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri
docenti, non essendo destinato in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno
individuato, ferma restando la non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza
settimanale dell’alunno con l’orario — cattedra settimanale del singolo docente, che potrebbe
rivelarsi insufficiente a coprire l’intero monte ore di frequenza settimanale, specie nei casi in
cui l’alunno abbia optato per una frequenza a tempo pieno.
Ciascun intervento di sostegno deve essere rivolto al rispetto della normativa che intende
favorire in ogni caso la integrazione scolastica e che esige un intervento individualizzato e
commisurato alle specifiche esigenze dell’alunno. Ciò di conseguenza impone una valutazione
congruamente motivata e commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento, diverse da soggetto a soggetto in relazione al tipo e gravità di handicap e alla sua stessa evoluzione, rapportata pure ai miglioramenti intervenuti nel tempo e oggettivamente
riscontrati.
CONSIGLIO DI STATO - Sez. VI — 10 febbraio 2015, n . 704