Con la sentenza n° 03196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro il pronunciamento del TAR del Lazio che annullava il decreto relativo al nuovo PEI. L’originario ricorso è stato quindi respinto e il Decreto Interministeriale n° 182/2020 con cui era stato approvato il nuovo modello di PEI ritorna in piena vigenza.
Il decreto impugnato, infatti, disciplina l’assegnazione delle misure disostegno ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta di aspetti evidentemente attuativi, di natura tecnica, che chiariscono icriteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro l’inclusione eche mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei PEI Dunque pur essendo evidente carattere innovativo dell’atto in questione, predisposto per l’appunto a regolare quelle situazioni che, attuando il medesimo principio innovativo dell’ordinamento giuridico, necessitano tuttavia di una valutazione concreta delle modalità da porre inessere, si riferisce alla organizzazione di situazioni diverse e come tali anche inpotenziale conflitto di interesse.
Si tratta di un atto di esercizio, si ripete ancora, che non è quello tipico del regolamento ma che - soprattutto nel caso in esame - si scontra con evidenticonflitti di interessi, ancorché potenziali, per la ragione che la applicazione di uno dei criteri introdotti con l’attività in questione, soprattutto quanto allaformazione dei gruppi di lavoro e alla distribuzione delle ore di sostegno, nonpuò che essere tale da determinare differenze, e pertanto, da far sorgere illegittimo interesse a ricorrere al giudice per una migliore attuazione dell’attoin questione.
La separazione delle due considerazioni, ovvero quella del criterio formale equindi della natura giuridica dell’atto in questione ai fini della ammissibilità delricorso, ovvero ancora della valutazione dei possibili criteri di interesse, in modo distinto comporta il rischio di sottovalutare il dato pacifico in giurisprudenza che distingue la funzione del regolamento dall’atto generale,che è predisposto per l’appunto a regolare quelle situazioni che, attuando il medesimo principio innovativo dell’ordinamento giuridico, necessitano tuttavia di una valutazione concreta delle modalità da porre in essere.
Ragion per cui è stato accolto il ricorso e in riforma della sentenza impugnata respinge l'originario ricorso, essendo l’atto impugnato (Decreto "Nuovo Pei") non idoneo a ledere interessi concreti senon attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, che rendaattuale l’eventuale pregiudizio, radicando l’interesse alla reazione in sedegiurisdizionale.