La mancanza di un sufficiente numero di insegnanti nella Direzione Didattica non giustifica la diminuzione delle ore di sostegno, essendo onere dell’Amministrazione reperire le risorse necessarie per venire incontro alle esigenze dei minori con situazione di handicap certificato, nella misura richiesta dal Dirigente scolastico in sede di proposta dell’aumento delle ore inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale.
La mera illegittimità dell’atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso causale e alla sussistenza di un danno, anche la colpa dell’Amministrazione, con la conseguenza che, con riferimento ad una richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale subito a causa della mancata fruizione del sostegno dovuto al minore con handicap certificato, nella misura indicata nel Piano Educativo Individualizzato, in ragione della particolarità della vicenda non sarà possibile uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ritenere la colpa mera conseguenza dell’illegittimità dell’atto, ma, al contrario, sarà necessario adottare un criterio rigoroso nell’accertare la colpa dell’Amministrazione in ipotesi che non scaturiscono da un’erronea percezione di quale siano le prestazioni sociali da garantire ad un minore che presenta una qualunque forma di handicap, bensì sono la conseguenza necessitata dei tagli alle poste in bilancio dovute alla necessità di rispettare gli obblighi comunitari imposte alla Repubblica Italiana dall’appartenenza all’Unione Economica e Monetaria (nella fattispecie, il Collegio, muovendo la sua analisi dalla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna che assegnava posti aggiuntivi in deroga, recependo le indicazioni della Commissione Tecnica per la valutazione dei posti di sostegno, concludeva che l’Amministrazione scolastica aveva cercato di uniformarsi all’orientamento adottato dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, cercando di garantire tanti insegnanti di sostegno quanti erano necessari per offrire ad ogni alunno bisognoso il numero di ore di sostegno determinate nel Piano Educativo Individualizzato; tuttavia, nonostante lo sforzo dell’Amministrazione di ampliare gli originari stanziamenti in bilancio stabiliti a livello nazionale, non era stato possibile garantire all'alunno ricorrente tutte le ore di sostegno di cui necessitava. A fronte di ciò, il Collegio giudicava provata in atti la volontà dell’Amministrazione di conformarsi a quanto indicato dalla Corte Costituzionale, escludendo così la possibilità di ravvisare nella sua condotta quel criterio d’imputazione soggettiva necessario per la configurabilità di una sua responsabilità).
TAR EMILIA ROMAGNA n. 418 - Sez. I — 27 aprile 2015