Nell'ordinamento vigente il diritto del disabile all'istruzione si configura come diritto fondamentale, la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado; di conseguenza, quando gli organi sanitari e tecnico-consultivi competenti hanno sollecitato un determinato tipo di sostegno, sia qualitativo che quantitativo, per un determinato soggetto, l'Amministrazione scolastica non può, senza una adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato e consistente l'entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi, cui è affidata la verifica medico-sanitaria e psico-pedagogica delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

TAR MOLISE n. 132 - Sez. I — 2 aprile 2014