Come operare una selezione efficace e in linea con la normativa
Prima di entrare nella questione relativa alla selezione del Broker assicurativo, facciamo subito una premessa di carattere generale e propedeutico: il Broker non è un obbligo.
Esattamente come per qualsiasi altro consulente professionale esterno, come il RSPP, di DPO o il Medico competente, qualora l'Istituto avesse al proprio interno personale dotato delle necessarie competenze assicurative, potrà demandare a quest'ultimo l'incarico di progettare il servizio.
Nel caso in cui, al contrario, l'Amministrazione ritenga necessario avvalersi della consulenza di un soggetto esterno, l'affidamento dovrà avvenire attraverso una selezione nel rispetto dei principi di trasparenza.
Nel corso degli anni sia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno più volte ribadito come il mandato di Brokeraggio debba essere affidato attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici.
Il recente Quaderno n. 4, pubblicato dal MIUR, in relazione ai servizi assicurativi evidenzia l’obbligo formale di quest’aspetto: «L’affidamento dei suddetti servizi soggiace integralmente alle disposizioni prescritte dal Codice in materia di appalti pubblici di servizi e alle relative previsioni di attuazione».
Il documento inoltre dedica un capitolo specifico alle modalità di selezione del professionista, evidenziando come: «le Istituzioni sono tenute ad adottare dei requisiti anche afferenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che non risultino lesivi della concorrenza e palesemente discriminatori». Ne deriva che le Amministrazioni interessate dovranno effettuare una ricognizione di mercato che motivi l'idoneità del soggetto affidatario del mandato.
Tanto premesso, molti processi ricognitivi, prodotti dalle Amministrazioni scolastiche, appalesano errori o incongruenze, troppo spesso frutto di una conoscenza limitata o parziale della questione.
Proviamo a fare alcuni esempi:
Onerosità del Broker
Ancora oggi, molto si discute in relazione alla gratuità del broker. Questa affermazione non trova nessun riscontro nella realtà, nessun professionista opera senza essere retribuito. Il broker viene remunerato attraverso una percentuale di commissione inserita all'interno del premio assicurativo.
Il comma 1 dell’Art. 120 bis del Codice delle Assicurazioni, infatti, stabilisce che il compenso percepito dall’intermediario può essere erogato, tra l’altro, con un onorario corrisposto direttamente dal cliente o, in alternativa, con una commissione inclusa nel premio assicurativo o in forma mista.
Da una decina d’anni la giurisprudenza amministrativa s’è espressa ribadendo che la commissione del Broker è parte integrante del premio assicurativo. Per l’Amministrazione scolastica, quindi, il servizio di intermediazione assicurativa è un onere indiretto, riconosciuto dalle Società assicurative direttamente al Broker, attraverso la clausola Broker inserita nei bandi di selezione delle polizze.
Proprio per le motivazioni addotte, l'ANAC evidenzia che, nella fase selettiva del servizio di Brokeraggio, è necessario richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
Numero di amministrazioni assistite
Alcune scuole ritengono che il numero di amministrazioni assistite sia un dato fondamentale nella valutazione della capacità operativa del Broker. Il dato è sicuramente interessante, tuttavia, un alto o un basso numero di amministrazioni servite non è sinonimo di efficienza o di efficacia del servizio. Anche in questo caso viene in aiuto il Codice. Sia il vecchio testo normativo che quello che entrerà in vigore il prossimo luglio stabiliscono come: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese». Il criterio per cui l'affidamento fosse assegnato all'operatore con più amministrazioni assistite, senza valutare la qualità del servizio, porterebbe di fatto ad una situazione di monopolio in cui un solo operatore risulterebbe vincente.
Numero dei dipendenti
Un aspetto su cui vale la pena soffermarsi, qualora si proceda alla valutazione del Broker, è la congruità della dichiarazione tra il numero di amministrazioni gestite e il personale che il Broker dichiara di avere alle proprie dipendenze. È evidente, infatti, che se il Broker non possiede un numero congruo di dipendenti o addirittura non ne ha, potrà assistere le Amministrazioni scolastiche solo proponendo bandi standardizzati in fase di selezione delle polizze assicurative e in fase di assistenza e/o consulenza, fornirà necessariamente un servizio inadeguato o nessun servizio.
Anzianità di iscrizione all’albo Broker
Un ulteriore aspetto per valutazione del servizio è la data di iscrizione all’Albo dei Broker.
Premesso che l’Albo dei Broker assicurativi è stato soppresso con l’entrata in vigore del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e che l’attività di intermediazione è disciplinata dal Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, l’anzianità di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) non è un criterio di maggiore o minore professionalità o di competenza, ma solo un dato societario.
Anzianità non sempre si declina con qualità di servizio o innovazione.
Indipendenza
Anche in relazione all’indipendenza, negli anni, sono scaturiti più pareri e valutazioni discordanti, cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza richiamando la normativa.
Il Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209 all’Art. 109, comma 2, lett. (b) definisce i Broker: «Mediatori di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione».
Risulta quindi assolutamente evidente che il Broker non può essere al tempo stesso soggetto indipendente e dipendente, o socio, di una Società Assicuratrice (Agenzia o Compagnia). Quest’aspetto assume un valore fondamentale anche in ambito pubblico dove l’Assenza di Conflitto di Interessi è un obbligo normativo evidenziato sia dal Codice attualmente in vigore (Art. 42) che dal nuovo testo normativo (Art. 16).
Fatte queste opportune premesse, tuttavia, resta un dubbio: se un Broker intermedia contratti con una sola Società assicuratrice può veramente definirsi indipendente?
Inoltre, alla luce del ridotto numero di operatori specializzati impegnati in ambito scolastico, se un Broker non intermedia i contratti con tutti i top player del mercato, la sua indipendenza, per quanto provata nella forma, lo è nella sostanza?
Cosa deve prevedere quindi una corretta selezione del servizio di brokeraggio assicurativo?
Le modalità selettive
Un primo aspetto da tenere in considerazione è la tipologia di selezione. Nel tempo, le Amministrazioni scolastiche ne hanno proposte diverse, non sempre in linea con le indicazioni normative.
Circa le modalità selettive adottabili per la scelta del Broker, fatte salve le indicazioni contenute nel Codice circa i motivi di esclusione e i requisiti minimi, non sussistono indicazioni legate alla tipologia di indagine.
Come evidenziato anche dall'ANAC e richiamato nel Quaderno n. 4 proposto dal MIUR, l’Amministrazione scolastica appaltante ha la più ampia discrezionalità, sulle modalità con cui effettuerà l’indagine, fermo restando comunque l’evidenza pubblica del processo e l’onere motivazionale della scelta dell’operatore.
Una della modalità più diffuse è quella legata all'Affidamento Diretto. In questo caso diventa assolutamente necessaria una precisazione: è bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione. Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi rimane il requisito cardine del processo.
Procedure più articolate, come quelle Negoziate o le Gare Aperte non sono confliggenti con la normativa, ma vanno motivate alla luce della non economicità del processo.
I criteri di valutazione
Quali sono invece i criteri di valutazione del servizio di brokeraggio assicurativo ovvero cosa chiedere in fase selettiva e come verificarli?
Proviamo a fare un breve riassunto:
- Valutazione del Rischio – L'Amministrazione scolastica deve verificare che il Broker sia in grado di proporre ed effettuare un’attenta e precisa valutazione del rischio specifico dell’Istituto in relazione a tutte le aree che possano causare un danno. L'assenza di valutazione caratteristica porterà alla sottoscrizione di polizze standardizzate, potenzialmente non idonee alle necessità della scuola.
- Studio Assicurativo – L'Amministrazione scolastica dovrà chiedere al Broker la redazione e trasmissione dello studio personalizzato, sulla scorta dell’azione di valutazione del rischio preventivamente effettuata. Lo Studio è la progettazione del servizio e risponde all'Attività Istruttoria tipica di ogni tipologia d'appalto.
- Predisposizione dei Capitolati - L'Amministrazione scolastica deve verificare che il Broker non solo sia in grado di predisporre i Capitolati specifici relativi ai contratti assicurativi che saranno posti a selezione, ma anche di verificare che gli schemi contrattuali proposti siano accettati da un congruo numero di Società assicuratrici. Condizioni contrattuali favorevoli per l'Amministrazione sono un esercizio inutile se nessun assicuratore si dichiara disposto a sottoscriverle. Indice inequivocabile della capacità professionale del Broker è, quindi, l’accettazione del capitolato messo a selezione da parte della maggior parte delle imprese interessate. Un professionista che predispone capitolati non accettati dalle Società assicuratrici potrà comparare solo bandi standardizzati, logicamente inadeguati alle reali esigenze della scuola.
- Ampia partecipazione - L'Amministrazione scolastica dovrà verificare che il Broker sia in grado di garantire la più ampia partecipazione delle imprese o almeno dei top player del mercato assicurativo scolastico. In questo senso è opportuno appurare con quante Compagnie di assicurazione sono stati intermediati in precedenza i contratti da parte del Broker.
- Adeguata assistenza nella valutazione delle offerte - L'Amministrazione scolastica dovrà verificare che il Broker assicurativo, in fase di assistenza nella valutazione delle offerte, sia in grado di fornire una comparazione chiara e intelligibile. Comparazioni matematiche, per quanto previste dalla norma nei casi di Procedure Negoziate o Gare Aperte, troppo spesso restano difficilmente comprensibili. Tutto ciò, non solo rende dubbia la motivazione dell’affidamento, ma potrebbe prestarsi all'impugnazione del procedimento;
- Gestione della polizza - L'Amministrazione scolastica dovrà verificare che il Broker assicurativo sia in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria in relazione a scadenze, pagamento dei premi, alla riduzione o aggravamento del rischio e alle eventuali modifiche contrattuali a seguito degli aggiornamenti normativi che si verificassero nel corso del contratto;
- Assistenza nella gestione dei sinistri – Troppo spesso l'intervento del Broker assicurativo si limita al processo selettivo. Questo è solo un aspetto e, per quanto fondamentale, è quello meno utile sul piano pratico. L'Amministrazione scolastica dovrà verificare che il Broker assicurativo sia in condizione di prestare tutti gli interventi specifici sia in relazione ai sinistri che si verificassero durante il corso del contratto, che in relazione ad eventuali sinistri che abbiano interessato l’Amministrazione scolastica nel periodo precedente alla stipula delle coperture assicurative.
- Consulenza diretta - Il Broker assicurativo è un professionista che esprime le proprie capacità soprattutto in ambito consulenziale. L'Amministrazione scolastica dovrà verificare che il Broker assicurativo sia all'altezza di fornire tutta l'assistenza diretta anche effettuando un numero di visite stabilite presso la scuola, organizzando momenti di formazione per il Dirigente Scolastico, il personale di segreteria, i docenti e i membri del Consiglio di Istituto.