Nel caso specifico, i genitori di una minore infortunata avevano agito per ottenere il risarcimento ex art. 2048 c.c. nei confronti dell'assicurazione, ma tale azione è stata ritenuta non conforme né alla normativa né al contratto di assicurazione. 


Nel caso in esame, una minore riportava lesioni a seguito di un incidente occorso durante un’attività ludica presso l’asilo comunale, essendo stata travolta da un altro bambino. I genitori della minore convenivano in giudizio l’ente pubblico e la relativa compagnia assicuratrice, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’inammissibilità di un’azione diretta nei suoi confronti.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria formulata dagli attori, condannando i convenuti al risarcimento dei danni. Avverso tale decisione la compagnia assicuratrice proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte territoriale. Di conseguenza, l’assicurazione ricorreva per Cassazione.

Occorre avere riguardo della qualificazione giuridica del contratto assicurativo e la possibilità per i terzi di esercitare azioni derivanti da detto contratto o dalla normativa vigente.

La domanda attorea era fondata sulla responsabilità ex art. 2048 c.c., in particolare a carico del personale scolastico per omessa vigilanza sui minori affidati. La Suprema Corte ha rilevato che il contratto stipulato tra il Comune e la compagnia assicuratrice configurava una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c., stipulata in favore dei minori frequentanti l’asilo. Conseguentemente, il diritto all’indennizzo per gli eventi coperti dalla polizza, incluso quello oggetto di causa, spettava direttamente ai genitori degli alunni.

Tuttavia, nel caso di specie, i giudici di merito hanno riconosciuto la legittimità di un’azione risarcitoria diretta ex art. 2048 c.c. proposta dai genitori nei confronti della compagnia assicuratrice, in assenza di una specifica previsione contrattuale o normativa che ammettesse tale azione.

Ai sensi dell'art. 141 e 144 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) si prevedono via tassativa i casi in cui è ammessa l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore. La Cassazione ha richiamato un precedente (Cass. civ., sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 30653) potenzialmente rilevante, pur evidenziando che in quel caso l’azione esperita era finalizzata al riconoscimento dell’indennizzo, e non di un risarcimento ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Pertanto, nel caso di specie, l’azione risarcitoria diretta proposta dai genitori è stata incanalata dai giudici di merito in un paradigma giuridico non espressamente contemplato dalla legge, ponendosi al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 144 cod. ass., che consente l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore solo nei casi specificamente previsti. Sicchè L'azione risarcitoria diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è ammissibile. È invece consentita l'azione diretta per il conseguimento dell'indennizzo, nei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto.