Legittimato passivo è l'amministrazione scolastica, quindi il Ministero dell'Istruzione. Tuttavia nella cause per mobbing/straining viene convenuto in giudizio anche il Dirigente Scolastico per responsabilità non datoriale ma personale ex art. 2043 c.c.
Il Ministero dell'Istruzione è l'unico legittimato passivo nei procedimenti riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente e ATA. In tal senso il consolidato insegnamento del giudice di legittimità: "anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto" (Cassazione civile n. 6372/2011, Cassazione civile n. 21276/2010, Cassazione civile n. 20521/2008).
Quanto alla responsabilità extracontrattuale del dirigente scolastico il dipendente scolastico che si ritenga vittima della condotta arbitrariamente vessatoria (c.d. mobbing) del dirigente scolastico può chiedere in giudizio, in confronto dello stesso, il risarcimento del danno, anche esistenziale, ai sensi degli art. 2043 e 2059 c.c., ma non può giovarsi della presunzione di colpa ex art. 2087 c.c., giacché il rapporto di lavoro è intercorso non con l'istituto scolastico di cui controparte è dirigente ma con il Ministero dell'Istruzione.