L’art. 45 comma 3 bis del D.L. n. 73 del 21/06/2022 convertito, con modificazioni nella legge n.122 del 04/08/2022 e successive modificazioni ha abolito le Commissioni mediche di verifica del MEF a decorrere dal 01/06/2023 ed ha trasferito all’INPS le funzioni dalle stesse svolte. Alla luce della nuova normativa, pertanto le richieste di visita medico collegiale non dovranno più essere inoltrate alle Commissioni mediche di verifica del MEF abolite ma all’INPS. L’INPS con messaggio n. 1834 del 18/05/2023 ha precisato che le Amministrazioni dovranno inviare le richieste esclusivamente per via telematica per il tramite del portale della stessa INPS.
Alla luce dell’attuale cambiamento dell’ente competente ad effettuare le visite medico collegiali nei casi di inidoneità temporanea viene da chiedersi che cosa accade se il nuovo esito della visita non perviene alla scuola entro la scadenza dell’inidoneità accertata e dell’utilizzazione temporanea in altri compiti. Sicuramente il docente non può essere riammesso in classe senza un nuovo giudizio medico per cui le soluzioni possibili potrebbero essere le seguenti:
1) Collocare il docente in malattia d’ufficio dalla scadenza dell’inidoneità accertata all’arrivo del nuovo esito della visita medico collegiale. In questo caso però la malattia d’ufficio si somma alla malattia in precedenza fruita per il raggiungimento del periodo massimo previsto dal CCNL 2007 e, quindi, non è proprio la soluzione migliore per il docente.
2) Prorogare il contratto di utilizzazione temporanea anche se in questo caso non si riesce a stabilire sino a quando. In questa ipotesi si potrebbe usare la dicitura generica “sino all’esito della nuova visita collegiale” che però potrebbe creare problemi per la nomina del supplente.
3) Sospendere cautelarmente il docente dal servizio a scuola secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 171/2011, provvedimento che è diverso dalla sospensione disciplinare, infatti, durante tale periodo al docente deve essere corrisposta un’indennità pari al trattamento economico spettante in caso di malattia ed il periodo è computato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Occorre precisare che quest’ultima ipotesi era stata prevista nei casi in cui la presenza in classe del docente poteva creare problemi di sicurezza, ma applicabile anche in questo caso non comporta alcuna conseguenza per il docente nel seguito della sua carriera e nel contempo non si creano problematiche legate al rientro in classe senza aver la certezza che le condizioni di salute lo consentano. Ad ogni buon conto è una decisione dell’UST comunicare alla scuola quale provvedimento assumere per operare in sicurezza. Una volta ricevuto l’esito della visita medico collegiale nulla è variato in merito alla procedura di utilizzazione in altri compiti.
Art. 45 comma 3 bis e 3 ter del D.L. n. 73 del 21/06/2022
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, nè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
Stralcio del messaggio INPS n. 1834 del 18/05/2023
A partire dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.
A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle citate domande, il dipendente degli Enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato:
“Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS. Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni.