La materia del congedo parentale è attualmente disciplinata dall’art.32 del T.U. n.151/2001 e dalle successive modiche che sono state apportate dapprima dal d.lgs. n.80/2015, e da ultimo dal D.lgs n. 105/2022 e dalla legge n. 197/2022 legge di bilancio 2023.

Questo periodo di assenza dal lavoro ai sensi dell'art. 16 del T.U. n.151/2001 deve essere computato nell'anzianità di servizio ed è valido a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alle ferie, alle giornate di riposo e alla 13ª mensilità. Nei confronti del padre lavoratore trova applicazione l'art.54 del T.U. n.151/2001 in cui si sancisce il divieto di licenziamento durante il periodo di astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno del bambino.