Nel caso in esame, la normativa di riferimento è l’art. 60 del DPR n. 3/1957 che recita “L'impiegato non puòesercitare il commercio, l’'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina èriservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione delministro competente”.Analogamente l’art. 508, comma 10, del D. Lgs. 297/94 dispone che il personale docente “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Tale divieto è ribadito dal primo comma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001, fatta salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l’esercizio di rappresentanza della società, l’esercizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa. Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita sempliceedi socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice, che sono, quindi, compatibili. Deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni). Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
Nel caso di specie il collaboratore riveste il ruolo di socio accomandante in una SaS.
La società in accomandita semplice (S.a.s.) è una forma societaria appartenente alla classe delle società di persone, contraddistinta dalla presenza di due categorie di soci: gli accomandatari, cui spetta l'amministrazione societaria, e gli accomandanti. Il capitale sociale della società in accomandita semplice è diviso in quote, cosicché ogni socio ha una quota di grandezza diversa, proporzionale ai conferimenti apportati.
Ai soci accomandatari è attribuita la gestione della società; essi ne hanno la rappresentanza legale, rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Gli accomandanti, invece, rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata). Ad essi è imposto il divieto di immistione, ossia il divieto di amministrare la società.Pertanto, il socio accomandante non ha potere decisionale o di rappresentanza della società, poteri riconosciuti, invece, al socio accomandatario.
Tanto premesso, tenuto conto che l’aspirante riveste il ruolo di accomandante e dunque non ricopre cariche di amministrazione nella società a conduzione familiare, la supplenza potrà essere conferita.
Diversamente, qualora fosse stato accomandatario, non avrebbe potuto contrarre con la Pubblica Amministrazione, neppure se fosse stato destinatario di una proposta di assunzione con monte ore non superiore al 50%.
di Alessandra Morazzano sulla rivista Dirigere la scuola n.7