La registrazione delle lezioni del docente è un trattamento di dati personali, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione degli stessi.In questo caso è legittimo l'ordine di servizio del dirigente scolastico che ha imposto il divieto al docente di registrare le proprie lezioni, potendo le conversazioni degli studenti violare la loro privacy.

Sono queste le conclusioni della Cassazione (Ordinanza n.14270/2022) che ha respinto il ricorso del docente. Il docente aveva presentato ricorso contro l'ordine di servizio del dirigente scolastico che aveva imposto il divieto di registrazione delle lezioni in classe.

 La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha stabilito la legittimità del divieto. L'ordine di servizio, infatti, era coerente con il diritto alla riservatezza degli studenti, in quanto in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorreva informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste.

 In questo caso il professore, non solo non aveva informato gli alunni della registrazione, ma aveva perfino celato il registratore dietro i libri. In ogni caso, il docente aveva compiuto una scelta unilaterale non partecipata e non aveva chiesto alcun consenso.

Il ricorso è finito in Cassazione insistendo il docente sulla mancata divulgazione delle registrazioni con la sola finalità di miglioramento della propria performance didattica.  I giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come la voce di una persona, registrata da un apparecchio elettronico, costituisca un dato personale, se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. Ciò è, d'altra parte, coerente con la direttiva europea secondo cui si è in presenza di un trattamento dei dati in forma di suoni o immagini relative a persone fisiche, se è automatizzato.

 Nel caso di specie, nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta. Né il docente ha dimostrato, essendo a suo carico l'onere della prova, che le registrazioni non comprendessero gli interventi degli alunni. Pertanto, il ricorso è stato respinto in quanto, pur a volerne ipotizzare il carattere «esclusivamente» personale, è risultato del tutto inconferente la registrazione delle voci degli studenti