L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la recente nota n. 5944 del 8 luglio 2025, ha fornito importanti indicazioni operative per uniformare l’azione degli Uffici territoriali nell’emanazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia ante che post partum, ai sensi del d.lgs. n. 151/2001.

Gravidanza e lavoro: quando è necessaria l’interdizione

Secondo la normativa vigente, la gravidanza non è una malattia, ma può comportare rischi per la salute della madre e del nascituro. L’interdizione dal lavoro si rende necessaria quando:

  • Le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino (art. 17, co. 2, lett. b);

  • Non è possibile lo spostamento ad altre mansioni compatibili (art. 17, co. 2, lett. c).

Presentazione dell’istanza

L’istanza di interdizione può essere presentata:

  • Dalla lavoratrice, con certificato medico e indicazione delle mansioni;

  • Dal datore di lavoro, che deve specificare l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, allegando lo stralcio del DVR (documento di valutazione dei rischi).

L’Ufficio deve protocollare la domanda nel giorno stesso della ricezione, garantendo tempestività e trasparenza.

Iter istruttorio e valutativo

Durante la fase istruttoria, l’INL valuta:

  • La presenza di rischi specifici (rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, posture incongrue, ecc.);

  • L’effettiva impossibilità di ricollocazione ad altre mansioni;

  • L’applicazione del divieto di mansioni vietate, come previsto dagli allegati A, B e C del d.lgs. n. 151/2001.

Stazionamento in piedi e comparto scuola

Una parte rilevante della nota è dedicata ai lavori in posizione eretta e al personale scolastico:

  • Per mansioni che implicano stazione in piedi per più della metà dell’orario di lavoro, è previsto il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni.

  • Le educatrici di nido, insegnanti dell’infanzia e di primaria, esposte a rischi biologici o legati alla movimentazione di bambini, hanno diritto all’interdizione anche per il periodo post partum fino al settimo mese.

  • Per il personale di sostegno e in presenza di alunni con disabilità o disturbi comportamentali, l’astensione è valutata caso per caso, ma può essere estesa oltre il parto.

Tempi e modalità del provvedimento

Il provvedimento deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. L’astensione dal lavoro decorre dalla data di adozione del provvedimento, non da quella della domanda. In caso di urgenza (art. 18, comma 8, DPR 1026/1976), può essere emesso immediatamente.

Se l’istanza è incompleta, l’Ufficio può attivare accertamenti sul posto, e in ultima istanza, un’ispezione.

Rigetto dell’istanza e diritti della lavoratrice

Qualora l’Ufficio intenda rigettare la richiesta, è tenuto a inviare una comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis L. 241/1990). La lavoratrice ha 10 giorni per presentare osservazioni, che dovranno essere valutate prima del provvedimento definitivo.

Tutela giurisdizionale

In caso di diniego, la lavoratrice può ricorrere:

  • Al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia;

  • Al Giudice del lavoro, trattandosi della tutela di un diritto soggettivo.