Il personale Ata può fruire delle c.d."giornate ponte" che si collocano tra la domenica e il prefestivo? Alla luce dell'autonomia della singola realtà scolastica, della concorde decisione dell'assemblea ATA sostenuta dall'adozione del Piano delle attività ATA da parte del dirigente scolastico, della rimodulazione del calendario scolastico regionale nelle giornate di sospensione delle attività didattiche opportunamente pubblicata sul sito istituzionale e socializzata urbi et orbi, ho pensato che il personale Ata potesse fruire delle c.d."giornate ponte" che si collochino tra la domenica e il prefestivo? Quando ho dato per scontato, in C.d.I., che ciò fosse possibile mi è stato contestato che la chiusura della scuola in quelle giornate, sarebbe "interruzione di pubblico servizio", poiché la normativa parla solo di fruizione dei "prefestivi". Non sono d'accordo, ma non essendo una giurista potrei anche sbagliare; dal confronto con i colleghi capisco che regna sovrana l'autonomia...
Risposta
La chiusura della scuola e la correlata fruizione da parte del personale ATA delle c.d. “giornate ponte” non risultano, nelle fonti disponibili, liberamente estensibili oltre i casi di giornata prefestiva in senso tecnico.
1. Che cosa è “prefestivo” secondo le fonti
La fonte più pertinente definisce in modo espresso la giornata prefestiva:“per ‘giornata prefestiva’ si intende un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite (...)”
La stessa sentenza precisa inoltre che:
“si può procedere alla chiusura dei locali della scuola nelle giornate prefestive soltanto nei giorni immediatamente precedenti i giorni festivi sopra elencati”
Dunque, sulla base delle fonti disponibili, la chiusura deliberabile riguarda solo il giorno lavorativo che precede immediatamente una festività .
2. Autonomia scolastica: ampia, ma non illimitata
Le istituzioni scolastiche hanno certamente autonomia organizzativa e possono adattare il calendario scolastico in relazione al PTOF . Tuttavia, tale autonomia non è descritta nelle fonti come potere di introdurre liberamente ulteriori giorni di chiusura assimilati ai prefestivi.
Anzi, la stessa fonte sottolinea che la chiusura prefestiva va deliberata nel rispetto delle esigenze organizzative e funzionali della scuola e previa delibera del Consiglio d’Istituto
Quindi:
- sì all’autonomia organizzativa;
- no, sulla base delle fonti, ad una equiparazione automatica tra “giornata ponte” e giornata prefestiva.
3. Conseguenza sul caso prospettato
Se la giornata che si vuole chiudere non precede immediatamente una festività, ma è soltanto un “ponte”, le fonti disponibili non consentono di qualificarla come prefestiva
Perciò, alla luce delle sole fonti fornite, la risposta più solida è questa:
- il personale ATA può fruire della chiusura nei prefestivi veri e propri, cioè nei giorni lavorativi immediatamente precedenti una festività
- non emerge invece una base normativa sufficiente, nelle fonti disponibili, per estendere lo stesso regime alle “giornate ponte” solo perché deliberate internamente o inserite nel piano ATA.
4. Sul rilievo della “interruzione di pubblico servizio”
Le fonti fornite non consentono di affermare che ogni chiusura in una giornata ponte integri senz’altro “interruzione di pubblico servizio”.
Però consentono di dire che la disciplina espressamente richiamata riguarda i prefestivi e non genericamente i ponti
5. Conclusione
La conclusione giuridicamente più prudente è la seguente:
- se la giornata è realmente prefestiva, la chiusura è astrattamente praticabile secondo le condizioni indicate dalle fonti
- se è soltanto una “giornata ponte” non coincidente con un prefestivo in senso tecnico, dalle fonti disponibili non risulta legittimata la sua assimilazione al prefestivo, neppure in presenza di consenso del personale ATA, piano delle attività e delibere interne
In sintesi: l’autonomia scolastica non basta, da sola, a trasformare una giornata ponte in un prefestivo








