L'articolo 1, comma 194, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti — pubblici e privati — che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2026 la possibilità di beneficiare dell'"incentivo al posticipo del pensionamento", noto come Bonus Maroni (o Bonus Giorgetti). La Circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026 ha fornito le istruzioni operative applicabili anche al comparto scuola. Un'analisi tecnica del meccanismo, dei requisiti, degli effetti previdenziali e fiscali, dei profili di attenzione strategica per docenti, DSGA e personale ATA.
Il cosiddetto "Bonus Maroni" talvolta indicato anche come "Bonus Giorgetti" nella dizione più recente è un istituto di rilievo strutturale del sistema previdenziale italiano, che consente ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata di scegliere volontariamente di proseguire il rapporto di lavoro, ottenendo in cambio un vantaggio economico immediato: l'accredito in busta paga della quota di contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) tradizionalmente a proprio carico, con esenzione fiscale integrale delle somme corrisposte.
Si tratta di uno strumento di flessibilità pensionistica di tipo opzionale non impone alcun obbligo di prosecuzione del lavoro, ma offre un incentivo economico a chi ritiene di poter e voler restare in servizio. La sua ratio è duplice: da un lato, alleviare la pressione finanziaria sul sistema previdenziale (rinvio dell'erogazione della pensione); dall'altro, mantenere in servizio lavoratori con esperienza consolidata, particolarmente utile in comparti come la scuola in cui la continuità del rapporto formativo è valore protetto. Per il personale scolastico, l'estensione del beneficio prevista dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un'opportunità concreta di miglioramento della retribuzione mensile netta per il periodo transitorio tra la maturazione dei requisiti e l'effettivo raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Per cogliere correttamente la portata dell'istituto occorre inquadrarlo nella stratificazione normativa che ne ha segnato l'evoluzione nell'ultimo ventennio attraversando la Riforma Fornero (2011), la reintroduzione della Legge di Bilancio 2023 e i successivi affinamenti fino all'attuale disciplina 2026.
Va sottolineato che nella Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha effettuato una duplice scelta strategica sul fronte pensionistico: da un lato, non ha prorogato Quota 103 (né Opzione Donna) come strumenti di pensionamento anticipato flessibile — chi non ha maturato i requisiti entro il 31/12/2025 non vi può più accedere; dall'altro, ha esteso il Bonus Maroni alla platea, molto più ampia, dei lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Ne consegue un riorientamento della politica previdenziale: meno flessibilità in uscita anticipata, più incentivi al prolungamento del rapporto per chi ha già maturato l'anzianità contributiva minima. È scelta politica che merita di essere segnalata al pubblico professionale del comparto scuola.
La Circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026 ha chiarito che l'incentivo si applica ai lavoratori dipendenti — pubblici e privati — iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle sue forme sostitutive/esclusive. Rientrano in questa platea i dipendenti del comparto scuola iscritti alla Gestione Pubblica (ex INPDAP), confluita in INPS dal 2012. La disciplina, dunque, si applica pienamente a docenti, DSGA, personale amministrativo e ausiliario a tempo indeterminato che maturino uno dei due canali di accesso previsti.
Alcuni chiarimenti operativi importanti. Primo: il requisito della maturazione si intende raggiunto anche se il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di pensione (anzi: l'incentivo è concepito proprio per chi NON intende presentarla, o intende ritardarla). Secondo: la cristallizzazione dei requisiti (Quota 103 al 31/12/2025) tutela chi ha maturato l'anzianità entro la scadenza anche se decide di attivare il Bonus successivamente. È principio consolidato nel diritto previdenziale italiano, ripreso dalla Circolare INPS 19/2026. Terzo: la platea NON include i supplenti a tempo determinato del comparto scuola, che pur avendo teoricamente accesso all'AGO come lavoratori dipendenti, non presentano di regola i requisiti contributivi minimi richiesti (42/41 anni e 10 mesi) e comunque il beneficio è esplicitamente collegato al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quarto: restano esclusi anche gli iscritti al Fondo volo e agli autoferrotranvieri con regole contributive ridotte, disciplina che non ha rilievo per il comparto scuola.
Il meccanismo tecnico del Bonus è particolare e merita spiegazione puntuale. Non si tratta di un'"erogazione statale aggiuntiva" cioè di una somma nuova che lo Stato riconosce a favore del lavoratore. Si tratta piuttosto di una rinuncia dell'accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore, con contestuale destinazione della somma corrispondente direttamente al lavoratore, in luogo del versamento all'INPS.
Nel dettaglio: nella retribuzione mensile del dipendente scolastico esiste una quota contributiva a carico del lavoratore che per il comparto scuola iscritto alla Gestione Pubblica ex INPDAP è pari all'8,80% della retribuzione imponibile (aliquota IVS applicata alla base pensionabile, differenziata dall'aliquota del settore privato che è del 9,19%). Questa somma che ordinariamente il MIM trattiene sullo stipendio del docente e versa all'INPS — con l'attivazione del Bonus non viene più versata all'INPS ma corrisposta direttamente al lavoratore in busta paga. La quota rimane a carico del sistema retributivo del lavoratore ma cambia destinazione: dal versamento previdenziale al pagamento diretto.
Va sottolineato il profilo fiscale di grande favore del Bonus. La combinazione tra l'art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) e le istruzioni applicative della Circolare INPS n. 42/2026 stabilisce che le somme derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo NON concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza, l'importo trattenuto in busta paga è esentato dall'applicazione dell'IRPEF e dell'IRAP, garantendo che il beneficio economico rimanga integralmente a disposizione del lavoratore. Su una retribuzione lorda mensile ipotetica di 3.000 euro, il Bonus potrebbe valere circa 264 euro/mese netti (l'8,80% del lordo, integralmente esentasse) — 3.168 euro all'anno di beneficio netto aggiuntivo, che per un docente prossimo al pensionamento può rappresentare un incentivo concreto alla prosecuzione del servizio.
Un aspetto tecnico spesso trascurato riguarda la posizione assicurativa del lavoratore. Contrariamente a quanto la denominazione "rinuncia all'accredito contributivo" potrebbe suggerire, la posizione previdenziale del lavoratore NON viene congelata: la quota contributiva a carico del datore di lavoro (nel comparto scuola circa il 23,80% della retribuzione utile) resta interamente dovuta e viene regolarmente versata all'INPS. La carriera contributiva del lavoratore prosegue, il montante contributivo continua a crescere, la pensione futura si incrementa seppure in modo più contenuto rispetto allo scenario di prosecuzione con contribuzione piena (che comprenderebbe anche la quota a carico del lavoratore, di norma non fiscalmente vantaggiosa).
L'attivazione del Bonus richiede un iter procedurale articolato in due fasi, che il docente o il DSGA interessati devono conoscere con precisione. La procedura non è automatica: presuppone una specifica manifestazione di volontà del lavoratore, l'accertamento dei requisiti da parte dell'INPS, la comunicazione al datore di lavoro.
- Prima fase Istanza telematica all'INPS. Il lavoratore presenta apposita istanza telematica all'INPS attraverso i canali dedicati (portale INPS, patronato, contact center). L'istanza deve contenere la richiesta di verifica dei requisiti per l'accesso al Bonus, con specificazione del canale di accesso (Quota 103 cristallizzata al 31/12/2025 o pensione anticipata ordinaria ex art. 24 c. 10 D.L. 201/2011 con requisiti maturati entro il 31/12/2026). Nella prassi consolidata delle Circolari INPS 35/2024 e 53/2025, cui la Circolare 42/2026 rinvia, l'INPS provvede alla verifica dei requisiti entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunicando l'esito al lavoratore E al datore di lavoro.
- Seconda fase Comunicazione formale al datore di lavoro (MIM/Istituzione scolastica). A seguito dell'esito positivo della verifica INPS, il lavoratore presenta al proprio datore di lavoro che nel comparto scuola statale è l'Istituzione scolastica di appartenenza in quanto amministrazione datoriale delegata dal MIM, la richiesta formale di attivazione del Bonus. La segreteria scolastica e il DSGA gestiscono l'inserimento della richiesta nei sistemi NoiPA/SIDI, con effetto sui cedolini a partire dalla mensilità successiva. È importante che il lavoratore verifichi il cedolino nei mesi successivi all'attivazione, per accertare la corretta gestione della trattenuta trasformata in erogazione.
- Terza fase (eventuale) Revoca o cessazione. L'incentivo cessa automaticamente al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni + 20 anni di contributi nel 2026, salvo adeguamenti alla speranza di vita) oppure può essere revocato su richiesta del lavoratore in qualsiasi momento. La revoca è un diritto non richiede motivazione e ha effetto dalla mensilità successiva alla comunicazione. Dal momento della revoca, il lavoratore torna a versare integralmente la quota IVS a proprio carico.
Due profili meritano un approfondimento specifico. Il primo è quello del trade-off tra vantaggio immediato e incremento pensione futura. Il ragionamento richiede una valutazione attuariale: per ogni anno di prosecuzione del lavoro con Bonus attivo, il lavoratore riceve immediatamente circa 3.000-3.500 euro netti aggiuntivi (a seconda della retribuzione) esenti da imposta; parallelamente, rinuncia all'accredito di una quota di contributi che, nel montante contributivo, genererebbe un incremento della pensione futura pari a un valore attuariale approssimabile ai contributi versati moltiplicati per i coefficienti di trasformazione INPS. Il calcolo di convenienza dipende dall'aspettativa di vita, dal tasso di sconto individuale, dall'orizzonte temporale della prosecuzione. In generale, il Bonus è più conveniente per chi ha orizzonti temporali brevi (pochi anni fino alla vecchiaia) e per chi ha già una pensione futura relativamente elevata (per cui l'incremento marginale è meno rilevante). È scelta soggettiva che merita valutazione individuale.
Il secondo profilo è quello del coordinamento con il TFS/TFR del pubblico impiego scolastico. Per il personale della scuola in regime di TFS (assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, di cui ci siamo occupati nell'articolo sull'Ipotesi CCNQ del 16 giugno 2026 in materia di proroga dell'opzione al 31/12/2030), l'importo del Bonus incide sulla retribuzione lorda percepita nel periodo, con conseguenze sul calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio. Per il personale in regime di TFR (assunti dal 2001 o che abbiano esercitato l'opzione), l'accantonamento del TFR maturando è calcolato sulla retribuzione: il Bonus, poiché non è imponibile ai fini fiscali ma è comunque erogato in busta paga, richiede verifica caso per caso della corretta gestione contabile da parte del sistema NoiPA. Per i lavoratori aderenti al Fondo Espero (previdenza complementare del comparto scuola), il Bonus non incide direttamente sui contributi al fondo, che continuano a essere calcolati sulla retribuzione ordinaria.
Due profili meritano un approfondimento specifico. Il primo è quello del trade-off tra vantaggio immediato e incremento pensione futura. Il ragionamento richiede una valutazione attuariale: per ogni anno di prosecuzione del lavoro con Bonus attivo, il lavoratore riceve immediatamente circa 3.000-3.500 euro netti aggiuntivi (a seconda della retribuzione) esenti da imposta; parallelamente, rinuncia all'accredito di una quota di contributi che genererebbe un incremento della pensione futura pari a un valore attuariale approssimabile ai contributi versati moltiplicati per i coefficienti di trasformazione INPS. Il calcolo di convenienza dipende dall'aspettativa di vita, dal tasso di sconto individuale, dall'orizzonte temporale della prosecuzione. In generale, il Bonus è più conveniente per chi ha orizzonti temporali brevi (pochi anni fino alla vecchiaia) e per chi ha già una pensione futura relativamente elevata (per cui l'incremento marginale è meno rilevante). È scelta soggettiva che merita valutazione individuale.
Il secondo profilo è quello del coordinamento con il TFS/TFR del pubblico impiego scolastico. Per il personale della scuola in regime di TFS (assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, di cui ci siamo occupati nell'articolo sull'Ipotesi CCNQ del 16 giugno 2026 in materia di proroga dell'opzione al 31/12/2030), l'importo del Bonus incide sulla retribuzione lorda percepita nel periodo, con conseguenze sul calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio. Per il personale in regime di TFR (assunti dal 2001 o che abbiano esercitato l'opzione), l'accantonamento del TFR maturando è calcolato sulla retribuzione: il Bonus, poiché non è imponibile ai fini fiscali ma è comunque erogato in busta paga, richiede verifica caso per caso della corretta gestione contabile da parte del sistema NoiPA. Per i lavoratori aderenti al Fondo Espero (previdenza complementare del comparto scuola), il Bonus non incide direttamente sui contributi al fondo, che continuano a essere calcolati sulla retribuzione ordinaria.
Due profili meritano un approfondimento specifico. Il primo è quello del trade-off tra vantaggio immediato e incremento pensione futura. Il ragionamento richiede una valutazione attuariale: per ogni anno di prosecuzione del lavoro con Bonus attivo, il lavoratore riceve immediatamente circa 3.000-3.500 euro netti aggiuntivi (a seconda della retribuzione) esenti da imposta; parallelamente, rinuncia all'accredito di una quota di contributi che genererebbe un incremento della pensione futura pari a un valore attuariale approssimabile ai contributi versati moltiplicati per i coefficienti di trasformazione INPS. Il calcolo di convenienza dipende dall'aspettativa di vita, dal tasso di sconto individuale, dall'orizzonte temporale della prosecuzione. In generale, il Bonus è più conveniente per chi ha orizzonti temporali brevi (pochi anni fino alla vecchiaia) e per chi ha già una pensione futura relativamente elevata (per cui l'incremento marginale è meno rilevante). È scelta soggettiva che merita valutazione individuale.
Il secondo profilo è quello del coordinamento con il TFS/TFR del pubblico impiego scolastico. Per il personale della scuola in regime di TFS (assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, di cui ci siamo occupati nell'articolo sull'Ipotesi CCNQ del 16 giugno 2026 in materia di proroga dell'opzione al 31/12/2030), l'importo del Bonus incide sulla retribuzione lorda percepita nel periodo, con conseguenze sul calcolo dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio. Per il personale in regime di TFR (assunti dal 2001 o che abbiano esercitato l'opzione), l'accantonamento del TFR maturando è calcolato sulla retribuzione: il Bonus, poiché non è imponibile ai fini fiscali ma è comunque erogato in busta paga, richiede verifica caso per caso della corretta gestione contabile da parte del sistema NoiPA. Per i lavoratori aderenti al Fondo Espero (previdenza complementare del comparto scuola), il Bonus non incide direttamente sui contributi al fondo, che continuano a essere calcolati sulla retribuzione ordinaria.








