Si chiede chiarimento in merito a quali incarichi a dipendenti pubblici o consulenti devono essere caricati sul portale Perla PA.

Dal combinato disposto dell’art.53 d.lgs.165/2001 e della circolare MIUR n.497/2002, si ricavano gli incarichi esclusi dall’obbligo di trasmissione: Incarichi attribuiti a pubblici dipendenti in regime di part time non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno; Prestazioni riguardanti l’esercizio di libere professioni che richiedono l’iscrizione in albi professionali; Incarichi aventi ad oggetto partecipazione a riviste o giornali, l’utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d’autore. Partecipazione a convegni e seminari.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se gli incarichi conferiti a liberi professionisti quali RSPP - DPO - Psicologo devono comunque essere caricati sul portale dell'anagrafe delle prestazioni.

Inoltre si chiede conferma di: gli incarichi interni o di collaborazione plurima conferiti a docenti per la formazione non devono essere inseriti; gli incarichi conferiti a docenti interni di docenza per progetti di lingua inglese di preparazione degli studenti al conseguimento delle certificazioni linguistiche, finanziati con i contributi delle famiglie, o incarichi di docenza su progetti finanziati dalla Regione per attività nelle pluriclassi non devono essere inseriti; Incarichi esperti e tutor nei progetti PON devono essere inseriti, mentre il personale ATA e DSGA no; Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.

Il criterio decisivo, alla luce delle fonti disponibili, non è tanto la qualifica nominale dell’incarico (“RSPP”, “DPO”, “psicologo”, “esperto”, “tutor”, ecc.), ma la natura giuridica del rapporto e il soggetto destinatario.

Incarichi a dipendenti pubblici: cosa va in Perla PA. L’art. 53 d.lgs. 165/2001 distingue gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei dipendenti pubblici.
Per tali incarichi, le amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con indicazione di oggetto e compenso.  Inoltre, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente anche i compensi erogati o comunicati dai soggetti conferenti .

La Cassazione ribadisce che l’autorizzazione deve essere preventiva, espressa e formale, non tacita né sanabile ex post . Quindi, vanno caricati in Perla PA gli incarichi:conferiti o autorizzati a dipendenti pubblici;retribuiti;non compresi nei compiti e doveri d’ufficio .

Riguardo i dipendenti pubblici part-time fino al 50%, l’art. 53, comma 6, del D.Lvo n.165/2001 esclude dai commi da 7 a 13 i dipendenti con rapporto a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno.
La giurisprudenza conferma che per tali lavoratori opera un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria degli incarichi extraistituzionali.

Però dalle fonti normative non emerge una regola generale di esclusione assoluta da ogni adempimento Perla PA per qualsiasi fattispecie: l’esclusione testuale riguarda i commi 7-13.

Consulenti e professionisti esterni: RSPP, DPO, psicologo

Per i consulenti e collaboratori esterni, le fonti riportano un autonomo obbligo di comunicazione/pubblicazione:

  • le amministrazioni devono comunicare i dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione esterna ;
  • la circolare INAIL precisa che le P.A. devono comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori e consulenti esterni, con ragione dell’incarico e compenso;
  • la stessa fonte chiarisce che non rientrano nella nozione di “consulenza esterna” le forniture di beni e servizi ;
  • le informazioni su consulenti e incarichi devono essere pubblicate con indicazione di oggetto, durata e compenso.

Di conseguenza se l’incarico a RSPP, DPO o psicologo è conferito come:

  • incarico professionale / consulenza / collaborazione esterna,
    allora deve essere inserito nel sistema di Anagrafe delle prestazioni / adempimenti collegati.

Se invece il rapporto è strutturato come appalto o fornitura di servizi, la circolare precisa che tali fattispecie non rientrano nella “consulenza esterna”.

Incarichi interni a docenti e collaborazione plurima. Sulla base delle fonti disponibili, non posso confermare in modo generalizzato che:

  • gli incarichi interni a docenti per formazione,
  • o gli incarichi di collaborazione plurima,
    non debbano mai essere inseriti.

Le fonti consentono solo questa distinzione:

a) Incarico interno compreso nei compiti d’ufficio . Se l’attività è compresa nei compiti e doveri d’ufficio, l’art. 53 non la tratta come incarico extraistituzionale .

b) Incarico retribuito extraistituzionale a dipendente pubblico

Se invece si tratta di incarico:

  • retribuito,
  • ulteriore rispetto ai compiti ordinari,
  • conferito/autorizzato a un dipendente pubblico,

allora rientra nella disciplina dell’art. 53 e nei relativi obblighi di comunicazione 

Per la collaborazione plurima, in assenza di una fonte specifica nel materiale fornito, non è possibile confermare l’esclusione automatica.

5. Progetti lingua inglese, pluriclassi, PON: esperti, tutor, ATA, DSGA

Anche su questi punti le fonti disponibili non consentono di confermare in modo apodittico le esclusioni/inclusioni per categoria (“esperti sì, tutor sì, ATA no, DSGA no”).

Dalle fonti si ricava soltanto il criterio generale:

  • se si tratta di incarico a dipendente pubblico, retribuito e non compreso nei compiti d’ufficio → rileva l’art. 53 
  • se si tratta di consulente/collaboratore esterno → rilevano gli obblighi relativi ai consulenti esterni 
  • se è una fornitura di servizi → non rientra nella nozione di consulenza esterna 

Risposta operativa sintetica

Devono essere caricati:

  • incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti pubblici, retribuiti e non rientranti nei compiti d’ufficio ;
  • incarichi a consulenti/collaboratori esterni, con indicazione di oggetto, durata e compenso .

Non rientrano come consulenza esterna:

  • forniture di beni e servizi .

Per RSPP, DPO, psicologo:

  • , se l’affidamento è un incarico professionale/consulenza ;
  • no, se è qualificato come appalto/fornitura di servizi .

Non posso confermare con le sole fonti disponibili:

  • che tutti gli incarichi interni ai docenti siano esclusi;
  • che tutte le collaborazioni plurime siano escluse;
  • che nei PON vadano inseriti solo esperti e tutor e non ATA/DSGA.

 

 

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