La corte di cassazione Sez. Lav. 20 febbraio 2024, n. 4502 ha affermato che le condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.
La Corte d'Appello confermava la pronuncia di prime cure che aveva accolto la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato in data 19 aprile 2019 dalla società datrice di lavoro, «esercente attività di raccolta di rifiuti solidi urbani», con conseguente reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del recesso fino a quello dell'effettiva reintegra.
La Corte d'Appello accertava, in primo luogo, che la datrice di lavoro, «dopo aver acquisito dal certificato del casellario giudiziale la notizia della sussistenza a carico del lavoratore di un procedimento per reati previsti dall'art. 75 della legge n. 685 del 1975 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) e richiamate le disposizioni antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011», aveva contestato al lavoratore che «la sua presenza all'interno dell'organizzazione lavorativa è divenuta incompatibile stante i procedimenti penali in corso così come accertati e riportati nella documentazione consegnata», peraltro evidenziando che la stessa aveva «rapporti unicamente con le pubbliche amministrazioni» e, che, dunque, avrebbe dovuto «obbligatoriamente vigilare affinché nella propria organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della "criminalità organizzata"».
La Corte territoriale riteneva che nel caso in esame non ricorrevano «i presupposti di legittimità del recesso sia per giustificato motivo oggettivo, sia per giustificato motivo soggettivo, in mancanza di prova dell'attualità della condotta del lavoratore. con associazione di criminalità». In particolare, secondo la Corte d'Appello mancava «la valutazione specifica dell'incidenza negativa del procedimento penale ivi menzionato sull'espletamento delle mansioni lavorative o sulla permeabilità dell'azienda rispetto alle infiltrazioni mafiose», con la precisazione che «"il nucleo della contestazione" dovesse essere individuato nella prevenzione del rischio effettivo di infiltrazioni mafiose nella compagine aziendale, ma che in concreto il rischio risulta essere stato ancorato dall'appellante esclusivamente ai richiamati carichi pendenti per fatti accertati e commessi dall'appellato anteriormente alla instaurazione del rapporto di lavoro e non connessi con la prestazione lavorativa», e la conseguenza che «doveva reputarsi che la giusta causa di licenziamento fosse "manifestamente insussistente"».
La datrice di lavoro impugnava la sentenza di secondo grado per cassazione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo immune da vizi l'iter argomentativo della Corte territoriale, che ricalca i principi del proprio orientamento consolidato secondo cui viene «escluso che i fatti addebitati, estranei al rapporto lavorativo, sebbene sicuramente gravi, potessero assumere rilevanza disciplinare attuale, in quanto molto risalenti nel tempo e precedenti all'instaurazione del rapporto», precisando, peraltro, che la datrice di lavoro neppure «identifica quali siano i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai giudici del merito, per cui la denuncia, mancando l'individuazione di incoerenza del loro giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale, si traduce in una censura generica e meramente contrappositiva rispetto al giudizio valutativo operato in sede di merito». In sostanza la datrice di lavoro non chiariva «l'incidenza negativa di fatti così risalenti sull'espletamento delle mansioni lavorative», né forniva prova in merito «alla perdurante contiguità del lavoratore con ambienti criminali».








