La Corte di Cassazione, Sez. Lav., ord. 28 agosto 2025 n. 24100, ha affermato che quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti
La sentenza in commento riguarda il licenziamento, per giustificato motivo soggettivo, di un lavoratore, occorso nel 2016, motivato dalla condanna penale definitiva inflitta al lavoratore per reati, contro le forze dell'ordine, commessi durante alcune manifestazioni sportive tenutesi nel 2010. Secondo la Società, sebbene i fatti che avevano portato alla condanna fossero estranei all'attività lavorativa, gli stessi erano da considerare lesivi della sua figura morale. Pur a conoscenza, sin da subito, delle condotte tenute dal dipendente, la datrice di lavoro aveva atteso la definizione del processo penale per procedere alla contestazione disciplinare. Nonostante la sentenza di condanna fosse stata emessa nel 2012, la Società, venutane a conoscenza nel 2016, aveva provveduto in quel momento alla contestazione e successivamente al licenziamento.
La Corte d'appello aveva confermato la legittimità del licenziamento, escludendo la lamentata tardività della contestazione disciplinare, considerando le condotte addebitate al lavoratore oggettivamente gravi, data la natura dei reati e il contesto in cui erano stati commessi, ovvero tra tifoserie calcistiche particolarmente violente. Il lavoratore ha impugnato la sentenza in Cassazione sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente invertito l'onere della prova sulla tempestività della contestazione disciplinare e aveva escluso, nella valutazione della gravità dei fatti, la circostanza che altri lavoratori avevano ricevuto delle sanzioni conservative nonostante fossero stati condannati per reati più gravi.
La Corte di cassazione ha respinto entrambe le censure, confermando la decisione della Corte d'appello. In merito alla tempestività della contestazione, la Corte ha ribadito che il termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro acquisisce effettiva conoscenza dei fatti, e non dalla loro astratta conoscibilità.
La Corte, da un lato, ha ribadito che se il fatto che dà luogo alla sanzione disciplinare ha rilievo penale, la contestazione può essere rinviata fino all'esito del procedimento penale senza violare il principio di immediatezza e, dall'altro, ha escluso che la disparità di trattamento fosse rilevante, sottolineando che non esiste un principio di parità di trattamento tra i lavoratori e che solo l'identità delle situazioni giustificherebbe una comparazione. Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore.








