I docenti possono impartire ripetizioni e lezioni private ma hanno obblighi scolastici, professionali e fiscali che possono essere sinteticamente riassunti:

  • Non possono seguire alunni del proprio istituto;
  • Devono informare il Dirigente scolastico della propria scuola comunicando allo stesso i nominativi dei ragazzi che seguono e gli Istituti da cui provengono;
  • I compensi devono essere documentati e dichiarati ed il regime fiscale dipende da come viene svolta l’attività e cioè se questa è un’attività occasionale o abituale ed organizzata.

L’art. 508 del Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994 testualmente recita: “ Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Avverso il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.” per cui:

  • L’attività privata è prevista ma non ad alunni della propria scuola anche se di classi diverse rispetto a quelle in cui il docente insegna;
  • Non si chiede l’autorizzazione al Dirigente scolastico ma si informa il Dirigente scolastico;
  • Il Dirigente scolastico può vietarle per esigenze di funzionamento della scuola;
  • Se il docente partecipa a scrutini e/o esami di uno studente che segue il giudizio è nullo.

I compensi derivanti da lezioni private e/o ripetizioni, secondo l’Agenzia delle entrate, per i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15%, salvo che il docente non scelga la tassazione ordinaria.

L’imposta deve essere versata entro i termini previsti per l’IRPEF.

La violazione dei divieti e degli obblighi può comportare per il docente conseguenza disciplinari, amministrative e fiscali .

Le situazioni più rilevanti comprendono:

  • lezioni private impartite ad alunni del proprio istituto;
  • mancata comunicazione al dirigente scolastico;
  • valutazione di studenti precedentemente seguiti a pagamento;
  • interferenza con gli obblighi di servizio;
  • utilizzo improprio di locali o strumenti scolastici;
  • omessa dichiarazione dei compensi;
  • mancata emissione della documentazione fiscale;
  • esercizio abituale dell’attività senza la necessaria partita IVA.

La sanzione applicabile dipende dalla natura, dalla gravità e dalla reiterazione della condotta e deve essere adottata attraverso il procedimento previsto dalla normativa disciplinare.

Non ogni irregolarità determina automaticamente la sospensione dal servizio. Occorre valutare il caso concreto, le responsabilità accertate e le disposizioni contrattuali e legislative applicabili.

Prima di iniziare l’attività è utile controllare di aver rispettato tutti i passaggi principali:

  • Verifica gli studenti:non devono frequentare il tuo istituto.
  • Informa il dirigente:Evita conflitti di interesse:Rispetta il servizio:Non usare risorse della scuola:Valuta l’abitualità:Documenta i pagamenti:Dichiara i compensi:Verifica i contributi:Conserva i documenti:Il docente può pubblicizzare la propria attività purché la comunicazione sia trasparente e non generi confusione tra attività scolastica ed attività privata.

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