Buonasera, pongo a voi il seguito:

un docente con regolare decreto di benefici ex Legge 104/92 per assistenza al parente disabile chiede un permesso per il giorno 15 di questo mese.

Nel giorno stesso l'assistito viene a mancare alle ore 6.00 del mattino.

Si chiede se tale permesso può rimanere in essere o deve essere convertito in altro istituto (lutto o permesso per motivi familiari) valutando che i permessi ex Legge 104/92 sono richiesti per assistenza all'affine con disabilità di tipo grave e presupponendo, a mio avviso, che l'assistito debba essere in vita.

Inoltre la docente assume servizio a scuola alle ore 8.00. Si chiede Vs. parere e si ringrazia per la risposta.

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto si chiarisce, in via preliminare, che il permesso ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 non può, a nostro parere, rimanere imputato a “permesso legge n.104” per l’intera giornata del giorno 15, perché il presupposto causale del beneficio era già venuto meno prima dell’inizio della prestazione lavorativa della dipendente.

Difatti la persona disabile assistita è deceduta alle ore 6.00, mentre la docente avrebbe dovuto assumere servizio alle ore 8.00.

Come è noto, l’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno. La norma, infatti, collega il beneficio alla finalità di assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità.

La stessa Corte costituzionale già nel 2016 con la sentenza n.213 ha chiarito che la ratio dei permessi della legge n.104 è quella di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, riconducendo il beneficio alla tutela effettiva della salute psico-fisica del disabile e dell’assistenza familiare.

Questa finalizzazione è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13155 del 07/05/2026, secondo cui il permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992 è riconosciuto “in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa”; inoltre, è necessario che l’assenza dal lavoro “si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile”.

Di conseguenza se il familiare assistito muore prima dell’inizio della giornata lavorativa, manca ab origine, per quella giornata, il fatto giustificativo del permesso legge n.104: non esiste più il soggetto cui prestare l’assistenza che fonda il beneficio.

Sul piano giuridico il punto decisivo è il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile.

La Cassazione ha affermato che tale nesso è elemento essenziale della fattispecie e che il tempo liberato dal lavoro deve essere chiaramente funzionalizzato alla soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Se, al momento in cui l’assenza dovrebbe operare, la persona assistita è già deceduta, non è più configurabile l’assistenza al disabile, e quindi non è più configurabile il titolo giustificativo del permesso legge n.104.

Perciò, nel caso prospettato, il permesso non dovrebbe permanere come permesso ex L. 104/1992.

La questione non è meramente formale, ma sostanziale. Nel senso che non rileva il fatto che la docente avesse già presentato domanda o che il permesso fosse stato già autorizzato dal dirigente. Il punto è che il beneficio della legge n.104 non ha una funzione indifferenziata di “assenza dal lavoro”, ma è un’assenza teleologicamente vincolata all’assistenza.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è particolarmente netta nel ritenere che l’uso del permesso al di fuori della sua funzione integri sviamento della causa del beneficio; la Cassazione nell'Ordinanza n. 13155 del 07/05/2026 parla espressamente di utilizzo coerente con la funzione dell’istituto e di rapporto di causalità diretta con l’assistenza. Anche se questa sentenza riguarda l’abuso del permesso per attività personali, il principio è perfettamente spendibile nel quesito prospettato: cessata l’assistenza, cessa il titolo.

In conclusione l’assenza deve essere ricondotta a un diverso titolo giustificativo, se spettante secondo il CCNL: in primo luogo permesso per lutto, oppure altro istituto (ad esempio permesso per motivi personali o familiari), ma non permesso legge n.104/1992.

 

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account