Il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza n. cronol. 2574/2026 del 2 luglio 2026 (R.G. n. 1033/2026), ha accolto integralmente il ricorso cautelare proposto nell’interesse di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) neoassunto, assistito dagli Avvocati Stefano Callà, Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca del Foro di Torino, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il provvedimento sospende l’esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2026/2027 e ne ordina l’ammissione provvisoria, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima titolarità, in qualità di unico caregiver della sorella, persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Il ricorrente, vincitore del concorso ordinario DSGA bandito con D.D. n. 3122/2024, era stato immesso in ruolo dal 1° settembre 2025 e assegnato in via provvisoria a un istituto comprensivo di Busto Arsizio, di cui aveva acquisito la titolarità dal 3 ottobre 2025 con durata fino al 31 agosto 2028. Unico soggetto in grado di assistere in modo sistematico e continuativo la sorella, riconosciuta persona con disabilità grave con verbale definitivo del Centro Medico Legale INPS di Andria, e già fruitore dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992, il ricorrente aveva confermato la sede su invito dell’Ambito Territoriale di Varese, nella convinzione – come rileva il Tribunale, «ingenerata dall’amministrazione stessa» – che tale adempimento servisse esclusivamente a computare l’anno di servizio ai fini del triennio, senza precludere l’accesso alla mobilità in deroga.

Sulla base di tale presupposto, il 6 aprile 2026 aveva presentato tramite il sistema POLIS domanda di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2026/2027, indicando quindici preferenze comprensive dell’intera provincia di Barletta-Andria-Trani, al fine di ricongiungersi alla sorella assistita, e invocando la deroga di cui all’art. 34, comma 7, del CCNI Mobilità 2025-2028. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, tuttavia, la Direzione Generale per il Personale Scolastico aveva emanato, il 16 aprile 2026, la nota prot. n. 10136/2026, con cui — in veste di «interpretazione» — introduceva un principio di rigida alternatività tra conferma della sede e partecipazione alla mobilità volontaria, tale per cui chi avesse confermato la sede non avrebbe più potuto avvalersi delle deroghe contrattuali, nemmeno ricorrendone i presupposti. Su tale base, l’Ambito Territoriale di Varese, con provvedimento prot. n. 6125 del 21 aprile 2026, aveva disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura, motivando per relationem alla sola nota ministeriale, senza alcuna autonoma valutazione della situazione concreta.

Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 669-quater e ss. e 700 c.p.c., ha censurato il provvedimento di esclusione sotto un duplice profilo. Da un lato, l’illegittimità derivata dalla nota ministeriale n. 10136/2026, ritenuta portatrice di un’interpretazione non corretta dell’art. 48-ter, comma 2, e dell’art. 34, comma 7, del CCNI Mobilità 2025-2028: la fonte contrattuale, infatti, non prevede alcuna incompatibilità assoluta e irreversibile tra conferma della sede e partecipazione alla mobilità nei casi di deroga espressamente contemplati dall’art. 34, comma 7, e dall’art. 44, comma 5, del CCNI. Dall’altro, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e del principio di gerarchia delle fonti, non potendo un atto amministrativo di carattere interpretativo introdurre un divieto non previsto dalla contrattazione collettiva né essere considerato interpretazione autentica della stessa, riservata ai soli soggetti stipulanti.

L’Amministrazione resistente aveva eccepito, per contro, l’insussistenza del fumus boni iuris — sostenendo che il dato letterale dell’art. 48-ter, comma 2, la funzione della procedura speciale per i funzionari EQ neoassunti e il chiarimento ministeriale convergessero nel senso dell’incompatibilità tra le due opzioni — nonché l’assenza di un periculum in mora irreversibile, stante la possibilità di misure ripristinatorie all’esito del giudizio di merito, e l’inammissibilità di un provvedimento satisfattivo immediato in assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati.

Nel merito cautelare, il Tribunale ha ricostruito il quadro contrattuale evidenziando come l’art. 48-ter, comma 2, del CCNI Mobilità 2025-2028 subordini l’obbligo di permanenza triennale nella sede di prima titolarità ai soli «casi di deroga previsti dall’art. 34 comma 7 e dall’art. 44 comma 5», e come lo stesso art. 34, comma 7, garantisca comunque la partecipazione alle procedure di mobilità al personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione che rientri, tra l’altro, nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/1992. Da tale ricostruzione il giudice ha tratto la conclusione che la fonte contrattuale non prevede un’incompatibilità assoluta, “secca” e irreversibile tra conferma della sede e mobilità nei casi di deroga espressamente previsti.

Quanto alla nota ministeriale n. 10136/2026, il Tribunale ne ha escluso la natura normativa e la idoneità a modificare la fonte contrattuale sovraordinata, introducendo limiti e preclusioni automatiche «non espressamente previste dalla disciplina contrattuale di riferimento». Su questa base ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando nell’automatica esclusione una «compressione significativa del diritto del lavoratore, di rango costituzionale, ad assistere il familiare gravemente disabile», non accompagnata da alcuna valutazione in concreto delle esigenze organizzative del datore di lavoro.

Quanto al periculum in mora, il giudice ha osservato che l’esclusione dalla procedura di mobilità incide non tanto sull’interesse alla sede lavorativa in sé, quanto sull’interesse meritevole di tutela rafforzata all’assistenza continuativa e prossima del familiare con grave disabilità, interesse che il decorso del tempo avrebbe reso via via meno soddisfabile in relazione al posto disponibile.

In accoglimento della domanda cautelare, il Tribunale ha sospeso il provvedimento di esclusione prot. n. 6125 del 21 aprile 2026 e ha ordinato l’ammissione provvisoria del ricorrente alla procedura di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2026/2027, con riguardo al posto di DSGA disponibile presso l’Istituto Omnicomprensivo di Spinazzola, condannando l’Amministrazione alle spese al merito e fissando l’udienza di discussione per il 5 novembre 2026.

La pronuncia si segnala per aver chiarito, in sede di prima applicazione del nuovo CCNI Mobilità 2025-2028, che una nota amministrativa di carattere interpretativo non può introdurre, in via unilaterale, preclusioni automatiche non previste dal testo contrattuale, tanto più quando ad incidere sia l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale connessi all’assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992. Il principio, pienamente coerente con la gerarchia delle fonti in materia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, riafferma che l’interpretazione autentica della contrattazione collettiva spetta esclusivamente ai soggetti stipulanti, e non all’Amministrazione in veste di parte datoriale.

La decisione conferma inoltre l’orientamento secondo cui la conferma della sede da parte del personale neoassunto, ove indotta da comunicazioni amministrative ambigue quanto ai suoi effetti, non può tradursi in una rinuncia implicita e irreversibile alle deroghe legislative e contrattuali che tutelano l’assistenza a familiari con disabilità grave, con evidenti ricadute anche su analoghe situazioni riguardanti il personale docente ed educativo soggetto al medesimo vincolo triennale.

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