È possibile sospendere il giudizio a un alunno che ha 4 materie insufficienti, senza alzare neanche una a 6 agli scrutini e facendo sostenere la prova di "recupero" a fine agosto solo in due materie. Agli scrutini di agosto, se vengono dunque recuperate 2 insufficienze, ne resterebbero due nel documento di valutazione, ma il ragazzo potrebbe essere comunque ammesso alla classe successiva?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posti si chiarisce quanto segue.
La norma di base che regola la sospensione del giudizio per gli studenti delle scuole secondarie di II grado è l’O.M.n. 92 del 5/11/2007, avente per oggetto Recupero debiti formativi. L’O.M. dispone che per i casi in cui l’alunno non raggiunge la sufficienza allo scrutinio finale, per evitare una bocciatura si procede alla sospensione del suo giudizio avviandolo al recupero dei debiti in una sessione integrativa, la quale ovviamente è riferita all’anno scolastico in corso. Pertanto è bene tener presente che detta sessione integrativa degli scrutini finali, proprio perché riferita all’anno scolastico in corso deve di norma essere programmata entro il 31 agosto dell’anno scolastico in corso.
È comunque accaduto più volte che alcune scuole hanno espletato detta sessione anche nel mese di settembre e questo non ha mai comportato alcun annullamento della sessione stessa e a nostro avviso non potrebbe comportarlo ora, dal momento che la Scuola e gli studenti hanno attraversato un periodo brutto e complicato per gli inconvenienti che tutti conosciamo. Del resto il comma 1 dell’art. 8 dell’O.M. n. 92/2007 afferma che “1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.”
Per cui un eventuale sforamento a settembre della sessione integrativa rientrerebbe senza ombra di dubbio nei “casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate”, in quanto il periodo pandemico che abbiamo attraversato costituisce sicuramente una debita documentazione. Naturalmente le motivazioni addotte per uno sconfinamento potrebbero essere anche diverse, ma anche in tal caso sarebbe possibile, sempre che esse siano dovutamente motivate e documentate dal Dirigente scolastico.
Il comma 6 dello stesso art. 8 assegna la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Tanto che nel caso in cui si verifichi uno sconfinamento a settembre la nota ministeriale prot. 7783 del 10 luglio 2008 ha chiarito che va prima di tutto garantita la stessa composizione del consiglio di classe che ha proceduto allo scrutinio finale. Soltanto nel caso in cui le operazioni di integrazione avvengano eccezionalmente dopo la fine dell'anno scolastico e i docenti trasferiti ad altra sede o collocati in altra posizione di stato giuridico non intendano accettare l’incarico, acquisita agli atti della scuola la loro espressa e documentata volontà, si dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente per gli scrutini ordinari.
Tutto ciò premesso entriamo nel vivo del quesito. Nel caso prospettato va prima di tutto tenuto presente l’art. 6 – Scrutino finale, della più volte citata O.M. n. 92/2007 e in particolare il comma 3 di detto articolo che cita testualmente.
“3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.”
Detto comma infatti, nella parte da noi sottolineata in neretto, non stabilisce tassativamente il numero delle discipline oltre il quale non è più possibile sospendere il giudizio degli alunni insufficienti e avviarli alla sessione integrativa di recupero, ma rinvia questa decisione ai criteri che per tali operazioni sono stabiliti dal Collegio dei Docenti, il quale è tenuto a stabilirli ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6 laddove cita testualmente: “1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.”
Norme diverse in materia non ci sono. Pertanto a nostro avviso, nella fattispecie per l’ammissione alla classe successiva sarebbe possibile sospendere il giudizio e procedere al recupero integrativo per un qualsiasi numero di materie insufficienti purché detto numero sia stabilito dal Collegio dei Docenti nell’ambito dei criteri approvati. Mentre non è possibile l’ammissione alla classe successiva in presenza di recupero di solo alcune insufficienze tra quelle riportate in sede di scrutinio finale.
La decisione finale dunque di una eventuale bocciatura è sicuramente competenza del consiglio di classe, ma è il collegio dei docenti che stabilisce i criteri su cui basarsi.Uno dei problemi che spesso si verifica è proprio quello citato nel quesito, ossia con quante insufficienze non si prevede la sospensione del giudizio, ma direttamente la non ammissione.
È solo prassi il fatto che solitamente si procede alla sospensione del giudizio fino a un massimo di due discipline insufficienti, motivando la scelta che non sia possibile un buon recupero nel periodo estivo per un numero di materie superiore. Sia chiaro che non essendoci una norma generale precisa su questo, c’è sempre una discrezionalità da parte del Consiglio di classe su questo, per cui il Consiglio può procedere alla sospensione del giudizio anche per tre o addirittura quattro discipline, ma sempre rispettando l’ambito dei criteri stabiliti in merito dal Collegio dei Docenti. A solo titolo di completamento facciamo presente che invece diverso per esempio è il caso di insufficienza nel Comportamento (Condotta).
In tal caso infatti la norma è precisa e chiara in quanto, per le sole istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione,essa prevede che se il voto nel comportamento risulta insufficiente è prevista la non ammissione all’anno successivo.