Qualche genitore ritiene illegittima le delibera del consiglio di istituto in quanto afferma che quando ha fatto l'iscrizione del proprio figlio la scuola aveva l'orario spalmato su tutta la settimana. Sono legittime le rimostranze del genitore ? E' opportuno fare qualche ulteriore delibera del consiglio di istituto ?

Risposta

Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce  che è nella facoltà dell'istituzione scolastica  attuare questa forma di flessibilità organizzativa della didattica. L'art.5, comma 3, del DPR 8 marzo 1999, n. 275, al comma 3, testualmente recita: "L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". Da tale norma si evince che rientra nell’autonomia organizzativa della scuola la scelta tra l’orario su cinque o sei giorni settimanali, fermo restando che quella in cinque giorni è considerata l’articolazione minima. In altre parole alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie.

Allo stato attuale non esiste infatti una normativa che imponga alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni. L'introduzione della settimana corta è validamente assunta se deliberata dai due organi responsabili, vale a dire  il consiglio di istituto e il collegio dei docenti, in quanto dotati dello specifico potere deliberante in materia di organizzazione e funzionamento didattico. Pertanto non occorre nessun'altra deliberazione  o procedura alternativa, poiché l'iter evidenziato nel quesito è corretto.

In proposito si richiama la decisione adottata dal TAR VENETO  n.842/2018  del 02/08/2018 con la quale è stato respinto il ricorso dei genitori che avevano impugnato la deliberazione del consiglio d'istituto che aveva determinato l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni adottando la “settimana corta” in luogo delle sei ore scelte dai genitori all’atto dell’iscrizione dei propri figli all’inizio del triennio.

In particolare i genitori avevano denunciato tra i motivi del ricorso  il contrasto della deliberazione del consiglio d'istituto con i limiti stabiliti dall’art. 74 d.lgs. n. 297/1994 che stabilisce in 200 giorni il numero minimo dei giorni di lezione. Il TAR nel respingere il ricorso ha chiarito che rientra nell’autonomia organizzativa della scuola la scelta tra l’orario su cinque o sei giorni settimanali, fermo restando che quella in cinque giorni è considerata l’articolazione minima. In altri termini, alle Istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 maggio 2018, n. 166).”

I genitori tra i motivi di ricorso avevano eccepito anche la violazione della norma che stabilisce  che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.Il TAR Veneto ha respinto anche questo motivo del ricorso ritenendolo infondato atteso che il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario e conseguentemente dell’orario su sei giorni settimanali. Risulta, infatti, agevolmente intuibile che ove il numero minimo di giorni di lezione fosse riferito ad una calendarizzazione su cinque giorni settimanali il monte ore di ciascuna scuola sarebbe ampiamente superato; in definitiva, il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque. Tuttavia, la stessa sentenza pacificamente conclude nel senso che è concesso alle singole Istituzioni scolastiche la facoltà, pienamente rientrante nell’autonomia scolastica, di strutturare un orario settimanale su cinque giorni; ritiene il TAR che tale scelta non implica alcuna violazione del predetto parametro – numero di giorni – (proprio nel presupposto che detto parametro è fondato su una articolazione su sei giorni settimanali, anziché cinque).

In altri termini, la normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni, limitandosi a prevedere la “distribuzione minima” in cinque giorni alla settimana e lasciando loro la possibilità di scegliere discrezionalmente tra “settimana corta” (che non incide, violandolo, sul termine minimo di 200 giorni di lezioni) e “settimana lunga”.

Infine i genitori come terzo motivo del ricorso avevano eccepito il fatto che il Piano dell’offerta formativa consegnato alle famiglie non prevedeva l’adozione della c.d. settimana corta. Il TAR ha ritenuto infondata anche tale censura specificando che, come risulta dal combinato disposto degli artt. 3 (come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n.107) e 5 del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, l’articolazione settimanale degli orari delle lezioni non rientra nel “contenuto proprio” del Piano dell’offerta formativa. Secondo il TAR atteso che il piano triennale dell’offerta formativa è rivedibile annualmente  nessuna aspettativa potrebbe formarsi in ordine alla “stabilità” (tale da sostanziare uno stato di immodificabilità) nel tempo del Piano medesimo. In altri termini, ha concluso il TAR,  non è concepibile una “paralisi” del potere di “aggiornamento della programmazione” che consente alla scuola di assicurare la costante adeguatezza tra gli strumenti organizzatori e le esigenze del servizio e dei suoi utenti.”

Sul punto si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, 24 ottobre 2019 n. 5339  , secondo cui  la calendarizzazione dell'ore dell'attività didattica afferisce all'autonomia dell'amministrazione scolastica, rientrando in particolare tra i compiti attribuiti dalla legge al PTOF (piano triennale dell'offerta formativa). Devono pertanto ritenersi legittime le finalità le decisioni degli organi scolastici dal momento che sul piano procedimentale, la variazione del calendario settimanale delle lezioni, con l'adozione della settimana corta (dal lunedì al venerdì) in luogo della didattica su sei giorni settimanali, venga assunta dal Consiglio di Istituto rispettando la prescritta maggioranza e il previo parere positivo del Collegio dei Docenti (nel rispetto dunque dell'art. 3 del d.P.R. n. 275 del 1999); Da ultimo, sempre secondo il Consiglio di Stato non pare evocabile alcuna tutela del legittimo affidamento dal momento che nessun documento adottato dall'Amministrazione scolastica aveva prefigurato l'articolazione didattica settimanale per tutta la durata del ciclo scolastico.