Si chiede se sia corretto porre in essere due procedure distinte per l'eliminazione dei beni in inventario:

- eliminazione (a seguito di provvedimento del DS) dei beni inservibili all'uso
- vendita dei beni fuori uso, obsoleti ecc....

I beni acquistati con fondi PON si possono "eliminare" dopo quanti anni?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce in via preliminare che le ipotesi che consentono al consegnatario di avanzare la proposta di discarico inventariale sono previste dall'art. 33 del nuovo regolamento di contabilità di cui al Decreto n.129/2018.

Essi sono:

  • beni mancanti per motivi di forza maggiore,
  • beni mancanti per furto,
  • beni resi inservibili all'uso.

Rispetto al quesito proposto le procedure da seguire sono distinte. con la prima procedura si procede al discarico, con la seconda procedura si procede alla tentata vendita dei beni che hanno ancora una residua utilità o alla cessione gratuita e in ultima ipotesti l'invio al macero.

Nel caso di beni assolutamente inservibili all'uso gli adempimenti preliminari da compiere per poter operare il discarico sono:

In caso di beni deteriorati e consumati per naturale deperimento l'eliminazione dall'inventario è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, tenuto conto della seguente documentazione:

elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti dall'inventario redatto dal Direttore SGA; dichiarazione del Direttore SGA consegnatario che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei beni; verbale della Commissione tecnica interna (di cui all'art. 34 del nuovo regolamento di contabilità di cui al Decreto n. 129 del 2018) che accerta lo stato di conservazione dei beni.

Nel caso di beni inservibili all'uso la procedura per operare il discarico dei beni dall'inventario è la seguente:

Il discarico è disposto con provvedimento del Dirigente scolastico su proposta del consegnatario.

Il provvedimento deve contenere l'eventuale obbligo di reintegro a carico del consegnatario o dei responsabili che hanno avuto in consegna i beni e va corredato dai documenti giustificativi del motivo del discarico.

Al provvedimento di discarico va allegata, in particolare la seguente documentazione: una relazione del consegnatario in ordine alle circostanze che hanno determinato il deperimento o la sottrazione dei beni in caso di furto. Il provvedimento di discarico e la documentazione giustificativa va conservato agli atti della scuola e non deve essere spedito ad altro ufficio o organo di controllo.

A seguito del discarico il bene viene cancellato dall’inventario e cessa contestualmente di far parte del patrimonio della scuola. 

Fatto il discarico si passa alla procedura di dismissione dei beni previsti dall'art.34 del regolamento di contabilità scolastica.

L’art.34 del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018 prevede la possibilità per l’istituzione scolastica di procedere alla vendita dei beni fuori uso, dei beni obsoleti , dei beni non più utilizzabili, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

Gli adempimenti preliminari per la stipula di eventuale contratto di vendita sono:

  • procedere al discarico dei beni fuori uso e non più utilizzabili;
  • costituire la commissione interna per la valutazione dei beni;
  • pubblicare l’avviso d’asta;
  • comunicazione agli alunni mediante sito web;
  • stipula del contratto a trattativa privata con il migliore offerente;
  • stipula contratto di cessione a titolo gratuito dei beni.

Trattandosi di un contratto attivo la procedura prevista per realizzare la vendita dei beni dismessi perchè fuori uso è la seguente:

  • Selezione del contraente con cui stipulare il contratto deve avvenire mediante asta pubblica
  • Pubblicazione dell'avviso di gara sul sito web della scuola
  • Comunicazione dell'avviso di gara agli alunni.
  • Nel giorno stabilito per l’asta, sulla base delle offerte pervenute si procede alla aggiudicazione al migliore offerente.
  • Presupposto della vendita mediante asta pubblica è la determinazione del prezzo da porre a base d’asta
  • Il prezzo a base d'asta è stabilito in base al valore dei beni attribuito dalla commissione
  • Il valore dei beni è calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, individuato da una apposita commissione interna.

Nel caso in cui la gara sia andata deserta si procede:

  1. per i materiali fuori uso esistono tre possibilità da esplorare nel seguente ordine:
  • possono essere ceduti a trattava privata, se esiste qualche acquirente. L’atto di vendita viene stipulato a trattativa diretta con l’acquirente dichiaratosi disponibile e il prezzo sarà stabilito nella trattativa diretta;
  • possono essere ceduti, a titolo gratuito. La cessione gratuità può essere fatta sia a favore di privati che enti pubblici;
  • possono essere mandati al macero. L’ultima ipotesi è la distruzione dei materiali che potrà avvenire con i normali sistemi della raccolta rifiuti.

2. per i beni non più utilizzabili:

  • Prioritariamente possono essere ceduti ad altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici, qualora ci sia la disponibilità a riceverli.
  • In caso contrario si possono o vendere, se esiste qualche acquirente, o distruggere.

Per i Beni PON si seguono le stesse regole in quanto facenti parte del patrimonio della scuola.