La possibilità di integrare il patto di responsabilità sottoscritto dagli studenti maggiorenni e dai genitori prima della partenza, con la previsione che si darà la possibilità di concedere tempi di permesso senza la sorveglianza del docente (uscite libere) con conseguente esimente in caso di danni a sé o ad altri per l'insegnante.

RISPOSTA

Il patto di responsabilità preventivo alla gita è sicuramente uno strumento valido - ossia altamente consigliato per quanto non obbligatorio – per illustrare le indicazioni che devono essere rispettate tassativamente dagli studenti durante il viaggio d'istruzione e poi sottoscritto dalle famiglie.

Questo Protocollo, se malauguratamente accadesse un episodio infortunistico, può servire a distribuire la responsabilità del fatto accaduto tra i vari soggetti preposti. Non può tuttavia costituire un’esimente valido in quanto «qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», così come «qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico» (Cassazione civile, 12 luglio 2018, n.18338, sez. III).

Ad ogni modo, costituisce comunque un documento valido in un'ottica di rinvio del patto di corresponsabilità, ossia che il patto di corresponsabilità può contenere una clausola di rinvio a suddetto Protocollo. Per il raggiungimento delle finalità sopraindicate è importante che le indicazioni prescritte nel Protocollo siano particolarmente precise (non troppo severe) ma che indichino doverosamente le precauzioni stabilite in accordo con gli studenti partecipanti al viaggio d'istruzione.