Risposta

Per riscontrare il quesito posto si premette un puntuale riferimento della normativa  che regola la questione:

  • Nota MIUR n.850 del 27/10/2015 - Articolo 2 (Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova)

1. Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo.

  • Nota MIUR n.36167 del 5/11/2015 - Punto 2. Destinatari e servizi utili per il periodo di formazione e di prova

“Così come previsto dall'art.2 del D.M. 850/15, sono tenuti al periodo di formazione e di prova:

a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo”.

  • Nota MIUR 16/08/2022 n. 226 e Nota MIUR n.39972 del 15/11/2022  secondo il quale "Sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo".
  • Nota MIUR n.2852 del 5/9/2016 - Oggetto: organico dell’autonomia.

L'organico dell'autonomia in una logica unitaria

Come già sottolineato, l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativaattraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Ulteriore conforto è rinvenibile nell’orientamento dell’USR Emilia Romagna che così argomenta: tali attività (Potenziamento)  sono riferibili alle cattedre o ai posti di insegnamento giuridicamente determinati e per i quali si è ottenuta la nomina, ma possono esplicarsi in una pluralità di situazioni organizzative, educative e didattiche (progetti per gruppi di allievi, attività opzionali o facoltative, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, potenziamento della presenza in classe per avviare didattiche personalizzate, cooperative o innovative, svolgimento di funzioni di coordinamento, progettuali, ecc.).Per tali ragioni, la formazione in contesto (fase peer to peer, elaborazione del portfolio,documentazione delle attività didattiche) terrà conto delle specificità di impiego del suddetto personale.

Il principio secondo il quale l’attività di formazione va “svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo” (D.M. 850/2015) può quindi, secondo l’USR, trovare conferma nel momento della scelta dei laboratori formativi (12 ore). L’ USR ritiene che "In questa prospettiva si colloca anche, la C.M. 36167/2015 che esemplifica, tra le attività didattiche che concorrono al periodo minimo di 120 giorni, sia i giorni di lezione in senso stretto, sia “i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.

Alla luce di quanto sopra premesso si ritiene che l’insegnante su potenziamento può svolgere l’anno di prova e formazione, ovviamente attraverso una personalizzazione in linea con la sua classe di concorso (patto per lo sviluppo, laboratori formativi, etc.).

Si ritiene, inoltre, che la valutazione del percorso formativo effettuato, corredata di tutta la documentazione prevista, debba essere curata dall’Istituzione scolastica di effettivo servizio del docente in prova e formazione, così come l’emissione del provvedimento di conferma in ruolo. La scuola, successivamente notificherà l’eventuale conferma in ruolo al dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica di titolarità del docente interessato.

Peraltro, la stessa situazione viene applicata anche ai docenti in assegnazione provvisoria su posto di insegnamento (C.M. 36167/2015), comunque rientrante nell’organico dell’autonomia, come precedentemente argomentato.