1-No, si deve solo usare la piattaforma MEPA quale piattaforma e-procurement. Fino al 30 settembre è possibile utilizzare altre modalità di digitalizzazione come la corrispondenza commerciale, ma è obbligatorio il MEPA dal 1° ottobre, anche per gli acquisti sotto i cinquemila euro.
2- Non è presente sul MEPA il terzo settore, ma per gli enti del terzo non si tratta neanche di contratti di appalto, è un rapporto di sussidiarietà e complementarietà previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 36/2023 che dà la possibilità di operare con gli enti del terzo settore ma con i criteri di scelta del contraente previsti dagli articoli 55,56,57 del d.lgs. 117/2017 che è il codice degli enti del terzo settore, che prevede degli obblighi precisi, tra questi c’è che la scelta non può essere fatta in affidamento diretto ma con la selezione della pubblicizzazione degli atti, va poi fatta una convenzione e non un ordine, di conseguenza non essendo un appalto a nostro avviso non va neanche richiesto il CIG. Similmente all’esperto esterno, che non essendo contratto d’appalto non va richiesto il CIG, a meno che non affidiamo all’ente del terzo settore un’intera procedura all’ente, e dunque lo facciamo rientrare come prestazione di servizi, quindi obbligato alla fattura elettronica ai sensi della circolare del MEF n. 34 del 2013, oppure dobbiamo comunque farlo rientrare nell’appalto, ma per farlo deve avere determinate caratteristiche, ovvero essere iscritto alla camera di commercio ed essere in regola con la normativa previdenziale, fiscale e assistenziale, altresì i requisiti richiesti dal codice dei contratti. Quindi se un ente non è iscritto a MEPA, non può operare come prestatore di servizio, ma può operare con rapporto di sussidiarietà. Dunque il rapporto di sussidiarietà implica che non si può pagare il prezzo ma solo rimborsare le spese, così prevede il codice del terzo settore.