Buongiorno,
il nostro istituto ha inviato delle trattative dirette in parallelo a quattro operatori economici, per l'acquisto di dotazioni tecnologiche per la realizzazione del progetto PNRR 4.0 Classroom, criterio minor prezzo.
Abbiamo ricevuto 2 offerte.
La ditta che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso non ha inserito tra la documentazione tecnica richiesta le schede tecniche e le certificazioni DNSH ed eventualmente CAM se previste.
Dall'offerta tecnica di questa ditta abbiamo constatato che mancava un articolo richiesto nel capitolato tecnico.
E' stata richiesta via Pec l'integrazione della documentazione mancante (schede tecniche e le certificazioni DNSH ed eventualmente CAM se previste), al fine di verificare se effettivamente questo articolo non era stato inserito.
La ditta ci ha inviato via PEC una nuova offerta tecnica ed economica con le relative schede tecniche e le certificazioni DNSH.
L'art. 101 del D.Lgs 36/2023 non prevede l'integrazione o modifica dell'offerta tecnica ed economica, ma solo di quella amministrativa.

La seconda ditta invece ha presentato tutta la documentazione e gli articoli conformi al capitolato tecnico, ma con il prezzo dell'offerta è più alto, rispetto alla prima.Possiamo escludere la prima ditta anche se ha offerto il prezzo più basso perchè l'offerta presentata su MEPA non è conforme al capitolato per mancanza di un articolo e non tener conto della nuova offerta inviata via PEC, senza incorrere in ricorsi? Ai sensi dell'art. 90 D.Lgs 36/2023 dobbiamo comunicare alla ditta con il prezzo più basso che è stata aggiudicata l'offerta della ditta più alta?

Risposta 

Buongiorno,
Si presentano diverse criticità nella prospettazione del quesito.

Sembrerebbe innanzitutto una procedura negoziata. Diversamente sono stati intraprese più trattative dirette. Inoltre fino al 1 gennaio 2024 per gli acquisti PNRR 4.0 Classroom si applicano le norme previgenti al nuovo codice contratti pubblici.
Venendo alla questione sostanziale la mancanza dell'articolo richiesto nel capitolato tecnico deve ritenersi certamente un elemento tecnico dell'offerta e che ai sensi sia del nuovo art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 che del previgente e ancora attualmente applicato art. art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 non può essere oggetto di successiva integrazione documentale.
Dunque deve ritenersi conclusa l'aggiudicazione a favore della ditta che ha corredato integralmente l'offerta.