Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 ottobre 2024 ha approvato, in esame preliminare, il correttivo del Codice Appalti (un dlgs contenente disposizioni integrative e correttive al D.LGS 36/2023), che introduce importanti modifiche e aggiornamenti per semplificare e migliorare il sistema degli appalti pubblici in Italia.
Lo schema di decreto legislativo approvato dal CdM, composto da 89 articoli e un rilevante intervento sugli allegati, dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari, e sarà verosimilmente pubblicato in Gazzetta verso fine anno.
Le novità principali riguardano in particolare:
- la revisione dei prezzi;
- l'equo compenso;
- la digitalizzazione dei contratti pubblici;
- le tutele lavoristiche;
- misure per le piccole e medie imprese;
- qualificazione delle stazioni appaltanti;
- deroga principio della rotazione;
- apertura agli enti del terzo settore.
REVISIONE PREZZI
Il correttivo al codice definisce nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.
È stabilito che le clausole di revisione dei prezzi si applicano in modo automatico al superamento di una variazione del 5% rispetto al prezzo iniziale del contratto. Questa revisione si applica all'80% del valore eccedente questa soglia, garantendo una maggiore equità nei contratti di appalto.
Al momento attuale, l’art. 60 del d.lgs 36/2023 prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento, disponendo altresì al comma 3 che ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’Istat:
- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
L'Allegato II.2-bis disciplina in dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione, tenendo conto della natura del contratto, del settore merceologico e degli indici disponibili. La revisione tiene conto anche del possibile ricorso al subappalto.
Con il correttivo si prevede ora che:
* gli indici di costo di cui alla lettera a), sono individuati, pertanto, con provvedimento del MIT sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2bis (Allegato di nuova introduzione);
* gli indici di prezzo di cui alla lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.
Si prevede a tale proposito che il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. Detto indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento ministeriale di cui sopra, sulla base delle TOL e tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.
Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione.
Questi cambiamenti mirano a rendere più fluida la gestione dei contratti pubblici, garantendo alle imprese maggiore sicurezza in caso di oscillazioni significative dei costi, ma anche favorendo una trasparenza e un controllo rigoroso dei meccanismi di compensazione.
REVISIONE PREZZI
Il correttivo al codice definisce nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.
È stabilito che le clausole di revisione dei prezzi si applicano in modo automatico al superamento di una variazione del 5% rispetto al prezzo iniziale del contratto. Questa revisione si applica all'80% del valore eccedente questa soglia, garantendo una maggiore equità nei contratti di appalto.
Al momento attuale, l’art. 60 del d.lgs 36/2023 prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento, disponendo altresì al comma 3 che ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall’Istat:
- con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
L'Allegato II.2-bis disciplina in dettaglio le modalità di applicazione delle clausole di revisione, tenendo conto della natura del contratto, del settore merceologico e degli indici disponibili. La revisione tiene conto anche del possibile ricorso al subappalto.
Con il correttivo si prevede ora che:
* gli indici di costo di cui alla lettera a), sono individuati, pertanto, con provvedimento del MIT sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2bis (Allegato di nuova introduzione);
* gli indici di prezzo di cui alla lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.
Si prevede a tale proposito che il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. Detto indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento ministeriale di cui sopra, sulla base delle TOL e tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.
Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione.
Questi cambiamenti mirano a rendere più fluida la gestione dei contratti pubblici, garantendo alle imprese maggiore sicurezza in caso di oscillazioni significative dei costi, ma anche favorendo una trasparenza e un controllo rigoroso dei meccanismi di compensazione.
Equo compenso: i criteri per l’affidamento dei contratti
Il correttivo chiarisce i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (l. 49 del 21/4/2023) al settore dei contratti pubblici al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi.
Il Decreto riguarda tre aspetti
- I criteri per l’affidamento dei contratti;
- Gli importi da mettere a base di gara;
- La verifica delle offerte anomale.
Criteri di affidamento dei Contratti
Il Decreto quindi dovrebbe introdurre specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, siano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.
Quanto alle aggiudicazioni dei contratti, il Governo indica l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
- Per il 65% dell’importo da porre a base di gara si parla di “prezzo fisso” (una componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso),
- Per il 35% dell’importo da porre a base di gara le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento.
Verifica offerte anomale
Nel decreto si parla anche di verifica delle offerte anomale per consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.
E la possibilità di una riduzione percentuale non superiore al 20% per i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto.
digitalizzazione dei contratti pubblici
Il Decreto correttivo al Codice Appalti intende:
- accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
- Decreto Correttivo al Codice Appalti: tutte le novità per il mondo dei contratti pubblici
Maria Rosaria Tosiani