Si chiede se la firma del DSGA apposta sui provvedimenti del Dirigente scolastico attesti la regolarità contabile delle procedure espletate, la copertura finanziaria e la legittimità dell'atto o se la normativa vigente preveda il sorgere di ulteriori diverse responsabilità.

Risposta

Il quesito posto richiede una premessa da cui non si può prescindere per cogliere la portata della domanda posta e le implicazioni che comporta.La firma su atti e provvedimenti amministrativi e contabili è una competenza esclusiva che attribuisce la legge al funzionario preposto all'ufficio. In quanto competenza esclusiva non può essere derogata.Ci sono poi le competenze definite per il singolo funzionario direttamente dalla legge o dai regolamenti o dal contratto collettivo ed infine il profilo professionale che estrinseca l'ambito della competenza.La domanda posta richiede anche conoscere quanto dispongono gli articoli  5 e 6 della legge n.241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

La legge n.241/90 prevede che il responsabile del procedimento debba essere individuato nel funzionario  preposto alla direzione dell’unità organizzativa. Tale posizione è da collegare alla preposizione alla direzione dell’unità organizzativa a prescindere, sia della titolarità dell’ufficio, sia dalla qualifica dirigenziale. Nelle istituzioni scolastiche il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.Il dirigente scolastico cessa dalla posizione di responsabile del procedimento se assegna i singoli affari ad altre persone addette alla stessa unità organizzativa.Pertanto in una organizzazione formalizzata il direttore sga può essere il funzionario istruttore del procedimento.In tal caso come prevede il suo profilo professionale: "Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; CCNL 24/7/2003 - Tabella A)"

Per cui la controfirma dei provvedimenti richiesta dal dirigente può assumere significato e profili di responsabilità solo se inserita nell'ambito della responsabilità che discende dall'essere stato individuato come funzionario responsabile del procedimento.Il dirigente può delegare non solo l'istruttoria ma anche la firma del provvedimento.A titolo esemplificativo, si segnala che il Regolamento di contabilità scolastica  all'art. 44  2° comma, decreto n.129/2018, specifica che "Nello svolgimento dell'attività negoziale compete al direttore SGA l'istruttoria del procedimento contrattuale ".Questo vuol dire che l'individuazione del direttore come responsabile del procedimento può discendere direttamente da una  disposizione, ovvero da un atto di delega del dirigente.Concretamente per riscontrare il quesito posto si chiarisce che il discorso della firma è una questione organizzativa interna all'ufficio.