Un dipendente comunale par time, assunto con 18 ore settimanali, può accettare una supplenza di 18 ore come assistente amministrativo presso la nostra istituzione scolastica?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si chiarisce che il dipendente con un rapporto di lavoro part-time con l'ente locale non può cumulare altro rapporto di lavoro a tempo parziale con altra amministrazione pubblica.Per i soli dipendenti degli enti locali, il divieto è stato superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e dall'art.1, comma 557 della legge n.311/2004, nel senso che un ente locale può procedere alla assunzione a tempo parziale di un dipendente a tempo parziale che lavora in altro ente locale.

Mentre per la scuola, in quanto pubblica amministrazione diversa dall'ente locale, si specifica che, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'ente locale, è vietata ai sensi dell'art.1 comma 58 della legge n.662/96.Quindi, anche per il dipendente a tempo parziale con rapporto di lavoro non superiore al 50%, permane il divieto di accettare altro rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Sul divieto si richiama anche il Parere n. 220/05 della Funzione pubblica, in cui si afferma che i dipendenti in regime di tempo parziale al 50% non possono stipulare contratti di lavoro subordinato con altra amministrazione pubblica.Naturalmente il divieto non si applica per il personale docente e ATA nei casi previsti dal Decreto n.201 del 25 maggio 2000 e dal Decreto n.430 del 13/12/2000 relativamente alla possibilità di avere il completamento di orario e di poter cumulare diversi rapporti di lavoro con la stessa amministrazione nello stesso anno scolastico.