Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che il caso proposto trova soluzione nella normativa che disciplina le supplenze. Nella nota n.28597 del 29 Luglio 2022 che il ministero ha emanato per disciplinare il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2022/2023.
Secondo tale impianto normativo:
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le scuole ricorrono alle supplenze quando non è possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, compreso il personale soprannumerario in utilizzazione;
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i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente con i docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Inoltre: il dirigente scolastico può utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, se possiedono i titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina o percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, in assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto;
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nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico può, in subordine, coprire le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio che possiedono specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo (prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi a quello a tempo determinato), fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;- se rimangono ore che non è stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto;
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i posti rimasti vacanti vengono coperti mediante contratti a tempo determinato;
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i contratti a tempo determinato vengono attivati nei casi di: supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
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supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti;
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le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle lezioni sono coperte mediante scorrimento delle GAE, o, se queste sono esaurite o incapienti, mediante scorrimento delle GPS e, in subordine, in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, delle graduatorie di istituto;
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i supplenti sono individuati dal dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente per le GAE e per le GPS, o dal dirigente scolastico per le graduatorie di istituto;
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il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato;
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i contratti a tempo determinato per le supplenze durano, a seconda della tipologia di supplenza:- fino al 31 agosto per le supplenze annuali;
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fino al giorno indicato dal calendario scolastico come termine delle attività didattiche;
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fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio;
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le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni sono informatizzate;
Alla luce della richiamata normativa la distinzione che deve essere fatta è quella tra posto che si rende vacante prima e dopo il 31/12 al fine di decidere il tipo di contratto da stipulare.
Nel caso prospettato con il decesso del dipendente il posto si è reso vacante prima del 31 dicembre. Alla data del decesso cessa la supplenza conferita su titolare assente perchè viene meno il motivo del conferimento. Infatti a seguito del decesso bisogna coprire il posto vacante con titolare avente diritto all'incarico a tempo determinato.
Tutti i posti che si rendono vacanti o disponibili entro il 31/12 sono di competenza dell’ATP, pertanto la scuola, verificata la disponibilità del posto, deve obbligatoriamente “restituirlo” all’ufficio scolastico territoriale il quale lo dovrà assegnare dalle graduatorie ad esaurimento (es. dottorato di ricerca concesso per tutto l’anno al docente titolare: scadenza della supplenza 30/6).
Giova a tal proposito ricordare che la data del 31/12 si riferisce alla data ultima in cui è possibile che si verifichi la disponibilità del posto, a nulla rilevando quando arriva la comunicazione all’ufficio scolastico o se ci troviamo in un periodo di sospensione delle lezioni.
Per quanto concerne, invece, tutti i posti che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31/12, per qualsiasi causa (cioè decesso del titolare o aspettativa di qualsiasi tipologia richiesta fino al termine dell’anno scolastico), deve essere assegnato direttamente dal Dirigente attraverso lo scorrimento della graduatoria di istituto. Attenzione: in questo caso la supplenza non è assegnata direttamente fino al 30/6 ma fino al termine delle lezioni (“ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio”, art. 1 comma 7).
Nel caso sul posto ci sia già un supplente a questi va conferita la proroga della supplenza per continuità didattica.
In conclusione nel caso prospettato il decesso del docente che ha reso il posto vacante è avvenuto prima del 31/12. In tali casi, non è possibile far valere la continuità didattica come accade per le supplenze brevi o per i posti resosi disponibili dopo il 31/12. La supplenza ritorna di competenza dell’ATP e solo in caso di esaurimento della relativa graduatoria si restituisce il posto alla scuola che lo assegnerà fino al 31/8.