Si può, quindi, considerare soddisfatto il requisito di accesso oppure è motivo di esclusione?
Restando in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Ufficio Personale

Risulta dal caso prospettato che la docente sia stata assunta in base all’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza ai sensi dell’O.M. 60/2020, e pertanto non può mantenere il contratto a tempo determinato, non avendo il titolo di studio utile per l’insegnamento della classe di concorso interessata.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della suddetta Ordinanza si apprende che "L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie" così come all'art. 8, comma 6, che "In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria".
All’art.8 della stessa ordinanza è poi specificato che: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate".
All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Il dirigente scolastico valuterà le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000.
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”
In base alle suddette disposizioni, la scuola deve comunicare all’ufficio scolastico territoriale competente la mancanza del titolo di studio valido per la docente in questione, affinchè l’ufficio proceda all’esclusione dalle graduatorie provinciali.
L’esclusione comporta la risoluzione del contratto di supplenza e la dichiarazione del servizio prestato come di fatto e non di diritto.

L'amministrazione nel valutare il possesso dei requisiti per accedere all'impiego ( quale il requisito del titolo di studio)  non ha discrezionalità. i requisiti sono inderogabili.