Nel nostro istituto sono stati stipulati due contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa con esperti esterni (senza CIG):
- uno con una guida turistica con partita iva regime ordinario, iscritto alla gestione separata inps (rivalsa 4% in fattura), iva esente art. 10 P.22 - DPR 633/1972.
- uno con musicista lavoratore autonomo con P.Iva, iscritto gestione separata inps e rivalsa 4% .
Si chiede se è corretto il pagamento degli esperti:
-ritenuta d'acconto 20% calcolata sull'intero importo della fattura versata all'Agenzia delle entrate;
-importo al netto della ritenuta d'acconto versato all'esperto, senza tener conto della rivalsa 4%;
mentre per la parte previdenziale l'esperto non essendo iscritto a una cassa dei professionisti verserà autonomamente il dovuto all'INPS.
Nella certificazione unica è corretto che non compaia la cassa (rivalsa 4%)?
Inoltre si chiede se il musicista lavoratore autonomo con P.Iva, dovrà inserire in fattura la dicitura "Professionista di cui alla legge n. 4/13.
I due esperti hanno un codice ateco, ma non hanno un albo specifico a cui iscriversi, non credo si configurino come impresa, ma come esercizio delle professioni intellettuali.
I contratti di questi professionisti dovranno essere inseriti sul portale dell'anagrafe delle prestazioni entro 3 mesi dalla stipula?

Risposta

Per rispondere al quesito posto si premette che la  rivalsa INPS al 4% è definita dall’art. 1 comma 212 della Legge n. 622/1996 e corrisponde a una maggiorazione, per un massimo del 4%, da applicare ai compensi lordi fatturati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata. Tale percentuale può essere addebitata in fattura ai committenti in qualità di contributo previdenziale. L’importo richiesto come rivalsa corrisponde al 4% di tutti i contributi previdenziali, ossia il 24-25,72% ovvero del 35,43% del fatturato, che il professionista deve versare per ogni prestazione resa nel corso dell’anno. Tuttavia la rivalsa INPS al 4% da aggiungere in fattura è assolutamente facoltativa. In ogni caso, bisogna vedere cosa è stabilito contrattualmente perché se non è stabilito diversamente a norma di quanto stabilito dall’Art. 2234 del Codice Civile “Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso”.

Tutti i liberi professionisti che non sono obbligati all’iscrizione in una cassa di previdenza (c.d. “professionisti senza cassa“) devono obbligatoriamente iscriversi alla gestione separata INPS (art. 2, co. 26, Legge n. 335/95).

Il titolo alla possibilità di addebito in fattura è dato dall’art. 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale:

  • i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quelle che danno origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata istituita presso l’INPS, commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’IRPEF e dagli accertamenti definitivi;

  • fermo restando l’obbligo di tale versamento, i soggetti suindicati hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo dovuto all’INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.

Al riguardo, nel richiamare la circolare n. 112 del 25 maggio 1996, l’INPS ribadisce che il professionista iscritto alla Gestione separata, ha diritto di addebitare al committente la somma pari al 4% dei compensi lordi, ma rimane l’unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla Gestione separata, a prescindere dalla circostanza che il cliente paghi o meno detta somma.

Per la professione di Guida Turistica il codice Ateco è il seguente: 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  e trattasi di un professionista ai sensi e per gli effetti dalla legge 4/2013.

Per ciò che concerne la fattura da emettere bisogna vedere se il professionista è in regime ordinario e/o forfettario.

I professionisti aderenti al Regime Forfettario, in caso di accordo per la richiesta della rivalsa INPS 4%, devono riportare in fattura quanto segue.

  • Compenso 1.000 euro
  • Rivalsa INPS 4%: 40 euro
  • Marca da bollo: 2€
  • TOTALE: 1042 euro

I professionisti in regime ordinario e/o semplificato con rivalsa INPS al 4% devono emettere la fattura come segue:

  • Compenso 1.000 euro

  • Rivalsa INPS: 4%

  • IVA 22%: 228,80

  • TOTALE: 1268,80 EURO 

  • Ritenuta d’acconto 20%: 208 euro

  • COMPENSO NETTO A PAGARE: 1060,80 euro

Relativamente al secondo professionista si specifica che il musicista è per definizione un’artista, che svolge un attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo (di cui agli articoli 2222 e seguenti del c.c.), come una qualsiasi altra professione intellettuale, per cui anche la sua professione rientra tra le professioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 2013 n. 4 anche se non specificatamente indicata in fattura.

Anche per lui valgono le stesse considerazioni fatte sopra relativamente alla rivalsa del 4% ed alla fatturazione.

Relativamente alla compilazione della Certificazione Unica nel caso previsto sopra del professionista in regime ordinario e/o semplificato

Pertanto il sostituto d’imposta dovrebbe indicare nella Certificazione Unica, al punto “4”, l’importo lordo di € 1.040,00 (includendo quindi al compenso percepito anche la rivalsa INPS al 4%),

Se in regime forfettario successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “24”, l’importo di € 1.040,00 (compenso non assoggettato alla ritenuta d’acconto) e con codice “8”, l’eventuale importo di € 2,00 per bollo (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Relativamente all’anagrafe delle prestazioni l’obbligo riguarda la comunicazione di incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale, conferiti oltre i propri doveri d’ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell’Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza prevista dall’art.53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego). Riepilogando, sono oggetto di comunicazione telematica:

  • Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti dalla stessa amministrazione;

  • Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;

  • Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.

La ratio sottesa all’obbligo di comunicazione è quello di dare massima trasparenza all’attribuzione di incarichi ai pubblici dipendenti e permettere a livello centrale un controllo della spesa per la loro retribuzione. Il comma 13 dell’art.53 sottolinea la tempestività della comunicazione dell’incarico, del tipo di attività e del compenso lordo previsto, eliminando il precedente termine del 30 giugno di ogni anno entro cui procedere al flusso informativo. Per cui la risposta al quesito posto è si vanno inseriti tali incarichi ma non entro tre mesi ma “tempestivamente”.