Durante la lezione un alunno va a consegnare ad un altro un bigliettino con scritto una serie di imprecazioni contro Dio e i santi e i due si intrattengono con ilarità sulla situazione. La docente si fa consegnare il bigliettino, anche se l'alunno si mostra riluttante, e fa la classica nota disciplinare sul registro"l'alunno avendo ricevuto un biglietto con imprecazioni scritte omette di consegnarlo immediatamente al docente". L'alunno contesta animosamente la nota all'insegnante, dicendo che sta subendo un'ingiustizia perché non è l'autore del biglietto. Viene spiegato dalla docente che la nota viene fatta non perché i due siano autori del biglietto, cosa che non può accertare, ma per il comportamento, in quanto avrebbero dovuto consegnarglielo o buttarlo direttamente nel cestino, invece di intrattenersi ilarmente. La madre dell'alunno chiede al DS, in maniera molto sgarbata e arrogante, la cancellazione della nota. Il ds si rifiuta e la signora chiede il nulla osta per trasferire il figlio in altra scuola e gli viene concesso. Qualche giorno dopo la signora chiede la convocazione dell'organo interno di garanzia per la cancellazione della nota.
Le chiedo se la soluzione secondo lei è corretta.
Soluzione:l'organo di garanzia dice che il ricorso è inammissibile, perché la nota disciplinare sul registro non è una sanzione né può sostituirla. Essa funge da eventuale inizio di un processo amministrativo che porterebbe ad una sanzione, ma ciò non è stato fatto. La nota inoltre risponde, come avviso alla famiglia, a quelle che sono le regole stabilite dal patto di corresponsabilità ovvero sanzionare con richiamo scritto o orale comportamenti di disturbo in classe e atteggiamenti irriguardosi verso docenti o alunni. La nota inoltre vale come una attestazione fatta da un pubblico ufficiale e pertanto l'unica possibilità di ricusazione è la querela di falso se i fatti attestati non sono accaduti. In sintesi l'organo di garanzia rigetta la richiesta perché inammissibile.
Che ne pensa direttore? Si è agito bene?
Un dubbio? Si poteva evitare di riunire l'organo di garanzia dato che l'alunno ha chiesto e avuto il nulla osta e quindi non è più teoricamente alunno della scuola ma si è trasferito? Attendo la sua interpretazione
Grazie mille.
Cordialmente
RISPOSTA
1) Si premette che la normativa da applicare con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni è costituita da:
- Legge n. 241/1990 che disciplina il procedimento amministrativo
- Lo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con DPR n.249/1998 e successive modificazioni
- Il regolamento di disciplina di ciascun istituto.
Di particolare importanza è il regolamento di disciplina vigente all’interno della scuola, che, per il rinvio operato dallo Statuto, dovrebbe declinare organi competenti (tranne quelli a competenza inderogabile ai sensi dello Statuto medesimo), tempi e modalità della procedura, le infrazioni punibili e le relative sanzioni. A questo documento occorre pertanto fare riferimento per poter adeguatamente e coerentemente strutturare i procedimenti sanzionatori e il coinvolgimento degli organi ad essi preposti, quale ad esempio per i ricorsi interni, gli organi di garanzia. Dunque in primis si deve ribadire che la scuola deve severamente attenersi al proprio regolamento interno disciplinare, e non solo al patto di corresponsabilità, diversamente i procedimenti così come i provvedimenti disciplinari devono ritenersi illegittimi e annullabili innanzi al giudice amministrativo.
2) Assecondando un orientamento giurisprudenziale effettivamente la nota sul registro non è una sanzione disciplinare e pertanto non rientra nella previsione di cui all’art. 4, terzo comma, d.p.r. n. 249/1998 (Tar Regionale Sicilia, sentenza del 26/11/2019, n. 02860). Quanto al reato di falsità in atti, la cassazione ha ribadito che costituisce atto pubblico il registro di classe di una scuola, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 479 c.p. in caso di falsa annotazione in esso dei fatti ascrivibili all’alunno.
3) Quanto alla competenza dell’organo di garanzia della scuola non si rinvengono disposizioni espresse sul punto, vi sono fondati motivi per ritenere che l’organo di garanzia legittimato a pronunciarsi sulla sanzione irrogata sia quello della scuola di provenienza (ossia quella che ha comminato il provvedimento). A tale conclusione conducono le seguenti ragioni:
- di ordine testuale: l’art. 5, comma 1, dello Statuto, prevede: “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola …”. E’ dunque previsto che l’organo collegiale chiamato a sindacare la sanzione sia stabilmente inserito nell’istituzione scolastica che ha adottato materialmente il provvedimento.
- Di ordine sistematico: l’organo di garanzia è pur sempre un organo amministrativo e, per quanto investito di compiti decisori, non è assimilabile all’autorità giudiziaria per la quale sola vale il principio della pre-costituzione e della terzietà del giudice rispetto al fatto. Secondo l’opinione preferibile, il sindacato dell’organo di garanzia non è circoscritto alla mera legittimità formale di quanto praticato dall’autorità che ha comminato la sanzione. Al contrario, appare coerente con il ruolo di garanzia espressamente attribuito all’organo una funzione sindacatoria del merito della sanzione, estesa anche all’applicazione del principio di proporzionalità e all’osservanza della finalità educativa che devono informare il provvedimento irrogato. Tali considerazioni fanno ritenere inopportuno che a pronunciarsi sul provvedimento sia un organo del tutto scollegato non solo dall’autorità disciplinare che lo ha comminato, ma anche dal contesto in cui il fatto si è verificato.
Si suggerisce comunque di concertare l’azione con l’istituto scolastico di destinazione, che potrebbe convocare l’organo a sua volta e far da questo declinare la competenza a provvedere con rinvio all’organo di garanzia della scuola "a quo".